Con Decreto Interministeriale n. 10 del 4 maggio 2020 il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia hanno esteso l’ indennità di 600 euro per il mese di marzo anche ai lavoratori stagionali, occasionali e intermittenti.
In sostanza ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
CATEGORIE DI LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA INDENNITÀ
Le categorie di lavoratori che hanno diritto alla indennità sono i seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti (di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/1025) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26, L.n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA INDENNITÀ
Per usufruire della indennità i lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
- titolare di pensione.
INCUMULABILITA’ DELLA INDENNITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità di 600 euro, inoltre, non è cumulabile con:
- i trattamenti di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga);
- le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori del settore agricolo; lavoratori dello spettacolo);
- le indennità di cui al Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro con concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria);
- il reddito di cittadinanza.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA INDENNITÀ
Sarà competente l’INPS alla erogazione della indennità, previa domanda dell’interessato, nel limite di spesa di poco meno di 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Il D.L. Rilancio, peraltro, dovrebbe estendere tale indennità alle citate categorie di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio.
(Fonte: Ministero del Lavoro)