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L’INPS, con Circolare n.58 del 07 maggio 2020, ha fornito istruzioni circa le misure a sostegno del reddito, Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18), convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Ecco quanto si legge nella circolare 58/2020.

Premessa e quadro normativo

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Il provvedimento, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

In particolare, il Capo I del Titolo II del menzionato decreto all’articolo 22 prevede misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di cassa integrazione in deroga, estese a tutto il territorio nazionale.

Il successivo decreto interministeriale del 24 marzo 2020, relativo all’assegnazione delle risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, all’articolo 2 ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni o Province autonome, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province autonome interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.

Con la circolare n. 8 del 4 aprile 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito, in materia, ulteriori precisazioni ed istruzioni operative chiarendo, tra l’altro, che rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda.

In sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sono stati inseriti, nell’articolo 22, specifici riferimenti al tema della tutela della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate; in particolare, viene previsto che “per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

Tanto rappresentato, con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni relativamente alla materia in trattazione.

A) Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate

Facendo seguito alla Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, che si richiama integralmente, si ricorda che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, l’azienda invia la richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero stesso).

Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione(con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-timepart-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative. L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

Si precisa che, anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non opera altresì la riduzione in percentuale della misura della prestazione, di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Al trattamento in parola si applica, infine, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.

B) Risorse finanziarie

Con decreto interministeriale del 24 marzo 2020 è stato disposto che le concessioni in parola sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020.

C) Istruzioni operative e modalità di pagamento

Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all’azienda tramite PEC.

Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “672”.

Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.

Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.

D) Istruzioni contabili

Per le istruzioni contabili si rimanda al Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, con il quale sono state pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 comprese quelle relative alle aziende plurilocalizzate.

(Fonte: INPS)

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