È stata pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020 n. 27 (vedi anche il Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) di conversione con modificazioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) che – per quel che qui interessa – all’art. 19 – bis intitolato “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine” consente il rinnovo o la proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, durante i periodi di godimento degli ammortizzatori sociali.
Nello specifico ecco quanto recita l’art. 19-bis:
“1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
Pertanto, sarà consentito ai datori di lavoro – durante questa fase emergenziale – di procedere al rinnovo, mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto, o alla proroga, mediante l’allungamento della scadenza, dei contratti a termine o anche in somministrazione prossimi alla scadenza. In tal modo vengono superate le disposizioni della normativa “ordinaria” che in situazioni normali, in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, proibiva alle imprese di prorogare o rinnovare i rapporti a termine.
Ma vi è di più.
Ai contratti a termine così rinnovati o prorogati non si applicherà l’obbligo di attendere 10 giorni, o 20 in caso di durata superiore a 6 mesi del rapporto di lavoro precedente, tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo.
Non sarà consentito invece ai datori di lavoro di sottoscrivere nuovi contratti a termine con lavoratori con i quali, in precedenza, non siano mai sorti rapporti di lavoro.
Resta tuttavia “appesa” la questione della causale da indicare nel rinnovo o nella proroga, probabilmente tale requisito potrebbe essere eliminato nel c.d. “decreto Aprile”.