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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza 21 aprile 2020 n. 7977, ha stabilito che in caso di trasferimento illecito del ramo d’azienda anche l’impresa cedente è tenuta a versare la retribuzione al lavoratore. Irrilevante per la Cassazione che il lavoratore presti la sua attività per l’impresa cessionaria. L’impresa cedente resta infatti vincolata al pagamento della retribuzione.

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 10 ottobre 2016, rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto del Tribunale di Napoli, che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.835,15 oltre accessori di legge, in favore della dipendente (OMISSIS) per retribuzione del mese di febbraio 2014, sul presupposto della permanenza del rapporto di lavoro tra le parti anche dopo il trasferimento, impugnato dalla predetta, del ramo di azienda dalla società datrice a (OMISSIS) (già (OMISSIS)) s.r.l., accertata dalla sentenza n. 25880 del 26 ottobre 2009 dello stesso Tribunale di Napoli.

Avverso tale sentenza la società, con atto notificato il 6 aprile 2017, ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c..

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LE CONSEGUENZE DI UN TRASFERIMENTO ILLECITO

Secondo la Corte Suprema, soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., che, in deroga all’articolo 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare.

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE PREVALENTE

Per insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’articolo 2112 c.c.: sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale);

Il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente (cfr. da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario.

LA DUPLICITA’ DI RAPPORTI DI LAVORO

Pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacché, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato.

I DIRITTI DEL LAVORATORE IN CASO DI TRASFERIMENTO ILLECITO

Pertanto al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316), perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva.

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