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L’INPS, con il Messaggio n. 1537 dell 08 aprile 2020, ha fornito le istruzioni operative circa la gestione delle domande per congedi Covid-19 relative alla proroga dei permessi parentali retribuiti, a causa della perdurante emergenza.

COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE 18/2020 SUI CONGEDI COVID-19

Come è noto con l’articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è stato previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

LA PROROGA DELLA SOSPSENSIONE SCOLASTICA – DPCM 1 APRILE 2020

Alla luce del D.P.C.M. 1 aprile 2020, che ha previsto la proroga del periodo di sospensione delle attività scolastiche fino al 13 aprile p.v. si rappresenta che anche il termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo previsti dal suddetto articolo 23 del citato Decreto viene esteso fino a tale data.

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Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

L’ACQUISIZIONE ONLINE DI DOMANDE DI MATERNITÀ PER CONGEDI COVID-19

è stata aggiornata la procedura al fine di consentire la presentazione delle domande relative ai nuovi congedi COVID-19 indicando apposita opzione all’interno del flusso di acquisizione di congedo parentale con la possibilità di fare richiesta di CONGEDI COVID-19 anche per periodi precedenti la data della domanda online, purché non antecedenti al 5 marzo 2020.

Si precisa che anche in caso di figlio in condizione di disabilità la domanda di CONGEDO COVID-19 va presentata tramite l’ACQUISIZIONE ONLINE DI DOMANDE DI MATERNITÀ.

Le domande saranno prelevate sul gestionale maternità a completamento degli adeguamenti procedurali.

Prima dell’aggiornamento dell’applicativo di acquisizione online, gli utenti se in possesso dei requisiti di legge e secondo le modalità indicate nella circolare n. 45 del 2020, potevano utilizzare i consueti flussi di acquisizione di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale, congedi che saranno poi convertiti d’ufficio nei congedi COVID-19 per un massimo di 15 giorni se ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5/03/2020 al 13/04/2020.

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI

Si precisa che per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nei congedi COVID-19, mentre le domande presentate dopo il 17 marzo saranno considerate come congedi Covid-19.

In attesa dei necessari aggiornamenti degli applicativi Gestione Maternità e Gestione permessi legge 104/1992, per evitare ridefinizioni di pratiche di congedo parentale e prolungamento di congedo parentale con periodo dal 5/03/2020 al 13/04/2020 sono stati inseriti dei controlli in istruttoria per bloccare la definizione di pratiche potenzialmente definibili in tutto o in parte come CONGEDO COVID-19. Eventuali pratiche già definite non devono essere ridefinite in quanto con successivi messaggi saranno date indicazioni per la definizione delle pratiche.

(Fonte: INPS)

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