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L’ INAIL, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha chiarito le regole relative allo stop dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni assicurative, introdotte dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sempre in ambito della emergenza per covid-19.

COSA STABILISCE IL D.L. N. 18/2020 PER L’ INAIL

Il citato decreto legge, infatti, all’art. 42, comma 1, ha specificato che “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

TERMINI DI PRESCRIZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI INAIL

L’azione per conseguire le prestazioni INAIL, ai sensi dell’art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell’art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

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Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

TERMINI DI DECADENZA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI INAIL

L’articolo 122 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell’infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell’articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita.

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell’avvenuta comunicazione dall’INAIL, è invece previsto dall’articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

Anche in questo caso, per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI REVISIONE DELLE RENDITE INAIL

L’ articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che … sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia il 1°giugno 2020.

Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso).

La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di danno biologico, per effetto del richiamo disposto dall’art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall’assicurato sia quelle disposte dall’INAIL.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

(Fonte: INAIL)

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