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L’INPS, con il Messaggio n. 1516 del 07 aprile 2020, relativamente al congedo parentale, ha comunicato agli interessati che, alla luce del D.P.C.M. 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale) che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.

COSA DICE L’ART. 23 DEL D.L. 18/2020 SUL CONGEDO PARENTALE

Come è noto, l’articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDO PARENTALE DAL 5 MARZO 2020

Il richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto la possibilità di fruire dello specifico congedo a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.

L’estensione del congedo parentale si è resa necessaria proprio in vista delle prossime festività pasquali che – in ogni caso – avrebbero sospeso le lezioni.

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Inoltre è intervenuto anche il parere del ministero, il quale ha concordato la possibilità di fruire dei 15 giorni di congedo parentale straordinario e cioè fino al 13 aprile, senza stare a verificare quando le lezioni avrebbero dovuto comunque terminare in occasione delle vacanze pasquali.

FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale può essere utilizzato da uno o da entrambi i genitori, nel rispetto del numero massimo di giorni previsto dalla normativa.

Restano in ogni caso valide le indicazioni e le regole fornite dall’INPS nella Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 relativa alla specifica delle diverse tipologie di lavoratori, età dei figli e loro condizione.

BONUS BABY SITTER E CONGEDO PARENTALE

Nel Messaggio n. 1516/2020, l’INPS non ha fornito delucidazioni sul periodo di utilizzo del bonus baby sitter sempre previsto dal D.L. n. 18 del 2020 e alternativo al congedo parentale. È possibile tuttavia supporre che anche il bonus baby sitter sia esteso fino al 13 aprile.

(Fonte: INPS)

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