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Sospensione versamento premi INAIL e proroga validità DURC

Autoliquidazione INAIL 2022-2023, calcolo interessi per le rate

Autoliquidazione INAIL 2022-2023, calcolo interessi per le rate

L’INAIL, con circolare n. 11 del 27 marzo 2020, che integra la precedente circolare n 7 dell 11 marzo 2020, rende nota agli interessati la sospensione, a partire dal mese di marzo, delle richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, e la sospensione altresì della notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premessa

Con la circolare n 7 dell 11 marzo 2020 sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

È stata data, inoltre, informativa in ordine alle altre misure previste dall’articolo 2 e dall’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto, riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione nonché la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze, dei termini relativi alle procedure concorsuali nonché dei termini di notifica dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui quelle previste all’articolo 37, comma 2, all’articolo 60, comma 1, all’articolo 61, commi 2 e 5, all’articolo 62, comma 2, lettera c), all’articolo 68, commi 1, 3 e 4 e all’articolo 103, comma 2, che interessano i premi assicurativi. Si forniscono pertanto le informazioni e le indicazioni operative relative alle disposizioni suddette, in vigore dal 17 marzo 2020.

A. Sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 dei termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi

L’articolo 37, comma 2, dispone che i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Ancorché l’articolo 37 sia intitolato Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, questa norma ha portata generale.

In attuazione della disposizione in esame sono state, pertanto, sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata (richiesta 902019).

Il comma 1 dell’articolo 37 stabilisce che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito, si precisa che per i lavoratori domestici, la quota per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di competenza dell’INAIL dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 è riscossa direttamente dall’Inps con i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico, che riversa poi all’INAIL le somme riscosse.

B. Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

L’articolo 60, comma 1, stabilisce che I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

In attuazione di questa norma tutte le richieste di pagamento presenti in GRA web con data scadenza 16 marzo 2020 sono automaticamente differite al 20 marzo 2020. La proroga riguarda le richieste di pagamento derivanti dalla lavorazione da parte delle Sedi delle denunce web di iscrizione, di apertura di posizioni assicurative territoriali e di variazione nonché le richieste di pagamento originate da variazioni e sistemazioni d’ufficio effettuate dalle Sedi stesse.

Sono altresì differite al 20 marzo 2020 le richieste di pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni domestici di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (assicurazione casalinghe/i) in scadenza il 16 marzo 2020.

La proroga riguarda gli avvisi di pagamento pagoPA elaborati e recapitati agli interessati a seguito di iscrizione all’assicurazione tramite l’apposito servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”.

C. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a r).

L’articolo 61, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, vale a dire la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera a), le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono destinatari di una disposizione specifica contenuta nel comma 5, del medesimo articolo 61, esposta al successivo paragrafo.

Per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’INAIL dai soggetti indicati dalla lettera a), escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, alla lettera r), come già evidenziato nella circolare n 7 dell 11 marzo 2020 alla quale si rimanda, non sussistono versamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indicato dalla norma.

Pertanto, di fatto, non trova applicazione la disposizione che disciplina il pagamento delle somme sospese contenuta all’articolo 61, comma 4, secondo cui i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rientrano senz’altro nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

In tema di rateazioni, si ricorda che, come già specificato nella circolare n 7 dell 11 marzo 2020 per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la sospensione decorre dal 23 febbraio e riguarda quindi le rate in scadenza dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la sospensione decorre dal 2 marzo e riguarda quindi le rate in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, si applica ai soggetti individuati alle lettere da a) a r) con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020:

  1. la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
  2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019;
  3. la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019, come da istruzioni fornite con nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204.

Per l’individuazione dei soggetti indicati alle lettere da a) a q) si rinvia all’allegato 1 di cui alla risoluzione n. 12:E del 18 marzo 2020 dall’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi, dove sono riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il suddetto elenco è stato successivamente integrato, sempre a titolo indicativo e non esaustivo, con la risoluzione 14:E del 21 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate .

Al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti del premio di autoliquidazione 2019/2020 (scaduto il 17 febbraio 2020 per la prima rata e per il versamento in unica soluzione), per i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, in via transitoria, il premio di autoliquidazione sarà calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.

Quanto sopra, in analogia a quanto previsto nella circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7 per i soggetti assicuranti beneficiari della sospensione degli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (soggetti con Pat attive alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020) e della sospensione degli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) dello stesso decreto-legge (imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con Pat attiva nel territorio dello Stato alla data del 2 marzo 2020).

Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite PEC, alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 1 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Le Sedi competenti visualizzeranno la dichiarazione delle retribuzioni dall’apposita lista di evidenza relativa agli “scarti” con causale “ditta già autoliquidata” e dopo averla stampata e trattata nel sistema documentale rettificheranno le retribuzioni nei classificativi del codice ditta interessato.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione di cui all’Allegato 1.

D. Periodo di sospensione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche

L’articolo 61, comma 5, stabilisce che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La disposizione intende stabilire che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche beneficiano di un periodo più lungo di sospensione, vale a dire dal 2 marzo al 31 maggio 2020, anziché dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

Per questi soggetti, purché titolari di posizione assicurativa attiva nel territorio dello Stato alla data del 2 marzo 2020, ricade nel periodo di sospensione:

1) il versamento della seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020, in scadenza al 18 maggio 2020 (il termine del 16 maggio predeterminato dalla legge cade infatti di sabato);

2) la presentazione entro il 2 marzo 2020 delle dichiarazioni delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;

3) la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019;

4) la presentazione della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, qualora la domanda sia stata presentata entro il 2 marzo 2020 allegando alla stessa la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019, come da istruzioni fornite con nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204.

I soggetti assicuranti appartenenti alle citate categorie per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti devono presentare entro il 15 giugno 2020 tramite PEC alla Sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato 2 e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 1° al 15 giugno 2020.

Nella domanda deve essere indicato se si intende versare i premi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web i seguenti codici di agevolazione, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali riferite alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche:

– codice 184 per il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2020;

– codice 185 per il pagamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Alla ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento 999184 per il pagamento in unica soluzione e 999185 per il pagamento mediante rateizzazione.

In caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2020, quelle successive entro il 31 luglio 2020, 31 agosto 2020, 30 settembre 2020 e 31 ottobre 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione di cui all’Allegato 2

Per i soggetti in questione sono altresì sospesi i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di giugno 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 31 maggio 2020.

Si precisa, infine, che anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti per il premio di autoliquidazione 2019/2020 (unica soluzione e prima rata scaduti il 17 febbraio), in via transitoria, sarà calcolato il premio di autoliquidazione sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio.

Le Sedi competenti visualizzeranno la dichiarazione delle retribuzioni dall’apposita lista di evidenza relativa agli “scarti” con causale “ditta già autoliquidata” e dopo averla stampata e trattata nel sistema documentale rettificheranno le retribuzioni nei classificativi del codice ditta interessato non appena ricevute le dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dagli interessati con il servizio Alpi online dal 1° al 15 giugno 2020.

E. Precisazioni relative alle rateazioni di debiti non iscritti a ruolo

Come già precisato ai paragrafi precedenti, possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 per le rate scadenti nei periodi di sospensione di seguito esposti, i seguenti soggetti:

  1. dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020, i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9;
  2. dal 2 marzo al 30 aprile 2020, le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9;
  3. dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla lettera a), escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, alla lettera r) con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020;
  4. dal 2 marzo al 31 maggio 2020, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 61, del decreto-legge 9 17 marzo 2020, n. 18, in virtù di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo, con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020.

I suddetti soggetti per usufruire della sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, devono presentare domanda alla Sede competente, che accorderà la sospensione qualora il richiedente rientri in una delle categorie indicate.

Al termine del periodo di sospensione le rate oggetto di sospensione dovranno essere versate entro il mese maggio 2020 da parte dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 e entro il mese di giugno 2020 da parte dei soggetti di cui al punto 4.

Le istanze di rateazione ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 presentate dai debitori sia prima che durante il periodo di sospensione saranno regolarmente trattate dalle Sedi competenti.

Nell’istanza di rateazione per debiti scaduti presentata durante il periodo di sospensione devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori scaduti e non iscritti a ruolo alla data di presentazione dell’istanza.

Nell’istanza di rateazione dei debiti correnti presentata durante il periodo di sospensione devono essere indicati tutti i debiti per premi e accessori ancora non scaduti alla data di presentazione dell’istanza, inclusi quelli con data scadenza nel periodo di sospensione che il debitore non ritenga di poter pagare in unica soluzione al termine del periodo stesso.

Le Strutture competenti emetteranno i relativi provvedimenti di concessione o rigetto in base alla circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22 e ai sensi della Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui alla determinazione del Presidente dell’INAIL 23 luglio 2019, n. 227.

Nel caso in cui nel periodo di sospensione ricada anche la prima rata, la rateazione rimarrà nello stato “Da Attivare” e con esito “Concessa” fino al pagamento in unica soluzione della prima rata e/o delle rate successiva alla prima sospese.

Per le rate con scadenza ricadente nel periodo di sospensione ovviamente l’assenza di pagamento non rileva ai fini del Durc online.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di annullamento (mancato o tardato o parziale pagamento della prima rata) o del provvedimento di revoca (mancato rispetto del piano di ammortamento o mancato rispetto della correntezza dei pagamenti) le Sedi avranno cura di verificare che il mancato pagamento non sia dovuto alle sospensioni descritte.

F. Precisazioni sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dall’articolo 62, comma 2, lettera c)

Questa disposizione stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: (…) c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

In merito, si precisa che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per quanto riguarda i premi di competenza dell’INAIL non scade alcun versamento da autoliquidazione.

G. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione

L’articolo 68, comma 1, stabilisce che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Pertanto i versamenti oggetto di sospensione scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 dei carichi affidati all’agente della riscossione per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e per i soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

Per questi soggetti quindi la sospensione prosegue fino al 31 maggio 2020.

Il comma 3 stabilisce che è differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (…).

Il differimento al 31 maggio riguarda anche i crediti dell’INAIL inclusi nella cosiddetta “rottamazione ter”, che era stato già disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 e per i soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

Si ricorda che, come precisato da Agenzia delle entrate-Riscossione nelle Faq pubblicate in https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/ :

– nel periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 di cui all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Agenzia delle entrate–Riscossione non notificherà alcuna nuova cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;

– per le cartelle di pagamento già notificate prima dell’8 marzo 2020 che scadono dopo l’8 marzo 2020, i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;

– per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è possibile richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’ Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2020 (per le modalità di presentazione i debitori devono consultare la sezione “Rateizzazione” nel portale);

– il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020;

– durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione e invierà le risposte ai richiedenti;

– durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento);

– fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche;

– durante il periodo di sospensione 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020 previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione;

– la rata del 28 febbraio della definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”) è stata differita al 31 maggio 2020, la rata di maggio non è stata differita e deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Infine, l’articolo 68, comma 4 ha disposto che in considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

H. Proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc online)

L’articolo 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020 ha comunicato che tra gli atti indicati dalla norma rientra senz’altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, attualmente disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 12 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC) .

Pertanto, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In merito, d’intesa con l’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’INAIL e dall’Inps per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria descritta al successivo punto a).

Nella home page del servizio Durc online, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il seguente messaggio:

Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’INAIL e dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

  1. Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;
  2. Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente;
  3. Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:

a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc online più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale Inps avverrà a cura di tale Istituto;

b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate a escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle Sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nella home page del servizio Durc online.

Si precisa che i documenti relativi ai Durc online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione.

  1. Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente per l’apertura dell’istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative, in deroga all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Su indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di non creare disparità di trattamento e nell’ottica di una lettura della disposizione orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali e imprevedibili, tutte le verifiche della regolarità contributiva devono essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e dell’articolo 3, comma 1, del 14 decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

I Durc online con periodo di validità meno recente previsto dall’articolo 103, comma 2, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, al 120° giorno dalla richiesta che quindi è stata effettuata dai richiedenti il 4 ottobre 2019 e per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.

Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

Le istruzioni contenute nella circolare n 7 dell 11 marzo 2020 secondo cui in merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” sono da intendersi superate dalle presenti indicazioni operative.

Eventuali istruttorie già definite con esito irregolare dal 17 marzo 2020 in difformità alle presenti istruzioni devono essere annullate a cura delle competenti Sedi con l’apposita funzione presente in GRA web.

(Fonte: INAIL)

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