L’INAIL, con Istruzione operativa del 26 marzo 2020, ha precisato che saranno validi fino al 15 giugno 2020 i Durc – documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (v. anche: Coronavirus tutta la normativa e la prassi di riferimento).
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Pertanto, i documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’INAIL per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
Vediamo nel dettaglio il testo delle Istruzioni INAIL sulla validità del Durc.
Come sarà ribadito anche nella circolare in corso di emanazione, l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge in oggetto stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2020 ha comunicato che tra gli atti indicati dalla norma rientra senz’altro anche il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, attualmente disciplinato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015, recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e 23 febbraio 2016, recante Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC).
Pertanto, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
In merito, d’intesa con l’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni operative, per le quali è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione. Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.
La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’Inail e dall’Inps per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria descritta al successivo punto a).
Nell’home page del servizio Durc online, al fine di informare gli utenti, dal 26 marzo
sarà presente il seguente messaggio:
Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail e dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:
- Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;
- Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente;
- Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:
a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc online più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale Inps avverrà a cura di tale Istituto;
b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
L’implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nell’home page del servizio Durc online. Si precisa che i documenti relativi ai Durc online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione.
Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla sede competente per l’apertura dell’istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative, in deroga all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Su indicazioni dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di non creare disparità di trattamento e nell’ottica di una lettura della disposizione orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili, tutte le verifiche della regolarità contributiva devono essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione.
Come è noto, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
I Durc online con periodo di validità meno recente previsto dall’articolo 103, comma 2, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, al 120° giorno dalla richiesta che quindi è 4 stata effettuata dai richiedenti il 4 ottobre 2019 e per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
Le istruzioni contenute nella circolare n 7 dell 11 marzo 2020 secondo cui In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” sono da intendersi superate dalle presenti indicazioni operative.
Eventuali istruttorie già definite con esito irregolare dal 17 marzo 2020 in difformità alle presenti istruzioni devono essere annullate a cura delle competenti sedi con l’apposita funzione4 presente in GRA web.
Per consentire alle Sedi, durante la fase transitoria, di trasmettere ai richiedenti i Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 è stata realizzata in GRA web un’apposita applicazione denominata Consultazione Durc On Line che consente la ricerca e la visualizzazione anche dei documenti in discorso.
La nuova applicazione è disponibile al percorso Utilità, Nuova Istruttoria Durc On Line, Consultazione Durc On Line.
E’ possibile effettuare la ricerca sia dei Durc online emessi sia delle attestazioni di irregolarità emesse indicando nell’apposita maschera di ricerca alternativamente:
– l’ID Portale, cioè l’identificativo della richiesta di verifica della regolarità corrispondente al numero di protocollo della richiesta stessa;
– il richiedente, con possibilità di indicare la Data Richiesta dal … al;
– il codice fiscale del soggetto per cui è stata chiesta la verifica della regolarità, con possibilità di indicare la Data Emissione Durc dal … al e la Data Validità Durc dal … al.
(Fonte: INAIL)