Il Ministero dell’Interno, con nota del 24 marzo 2020, ha fornito le Indicazioni operative sulla circolazione stradale a seguito della pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18a seguito dell’emergenza per coronavirus.
Il suddetto D.L. contiene, infatti, alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali il Ministero ha ritenuto necessario fornire, in modo tempestivo, alcuni chiarimenti che possano garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.
Vediamoli insieme.
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO DA SOTTOPORRE A VISITA E PROVA O REVISIONE
Per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. ovvero che scada entro il 31.7.2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.
Per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata.
Per i veicoli la cui revisione era già scaduta e peri quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31.7.2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione.
SCADENZA DELLA VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA
L’art. 104 del D.L. ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.
Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida, poiché è considerata equipollente alla carta d’identità, e pertanto deve considerarsi compresa tra i documenti richiamati dal citato articolo 104.
Stesso discorso vale anche per il certificato di idoneità alla guida (CIG).
Per effetto di tale norma, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.
PROROGA DI VALIDITA’ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
L’art. 103, comma 2, del D.L. ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (es. autorizzazione per circolazione di prova ai sensi dell’art. 98 CdS per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo; autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti; patente di servizio di cui all’art. 139 CdS; ecc.) comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Per alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proroga di validità è invece fino al 30 giugno 2020.
PAGAMENTO IN MISURA SCONTATA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA
L’art. 108, comma 2, del D.L. ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS (cioè le multe) con importo scontato del 30% entro 30 giorni successivi alla data di contestazione o notificazione della violazione. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.
Il conteggio dei 30 giorni, inoltre, viene sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Non si potrà però fruire dello sconto per le infrazioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo. Al riguardo le Forze di Polizia non sono obbligate, ma è opportuno, secondo le indicazioni del Ministero, a riportare sul verbale questi benefici temporanei.
Il congelamento dei termini sopra indicati vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi.
Quindi, i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per fare ricorso.
PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO
L’art. 125 del D.L., che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione dei pagamento dei premi per le assicurazioni RC per i veicoli a motore. Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.
Tal e previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.
Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.
Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell’art. 193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzione amministrativa pecuniaria quando l’assicurazione del veicolo sia comunque operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.
(Fonte: Ministero dell’Interno)