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Bonus baby-sitter INPS anche per la collaboratrice con contratto

Rilascio procedura INPS acquisizione domande bonus bebè

L’INPS, con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020, relativa al bonus baby-sitter (sempre in tema di emergenza da coronavirus, articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18), ha fornito agli interessati alcune importanti precisazioni. In sostanza il bonus baby-sitter da 600 euro (elevato a 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) si potrà utilizzare anche per la collaboratrice domestica già dipendente e per le ore aggiuntive di lavoro.

Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

L’INPS, precisa poi due cose importanti:

Requisiti

Nell’attesa che venga aperta la procedura per la presentazione delle domande per ottenere il bonus baby-sitter, gli interessati dovranno verificare il possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella medesima Circolare n. 44 del 24 marzo 2020.

A chi non spetta

Il bonus baby-sitter, come ancora precisato dall’INPS potrà essere attribuito esclusivamente a quelle famiglie in cui uno dei genitori non beneficia già di altri strumenti di sostegno al reddito erogati in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno dei fondi di solidarietà, Naspi, se è disoccupato o comunque non lavora).

A chi spetta

La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

Adozioni e affidi

Anche in queste ipotesi viene riconosciuto il bonus baby-sitter, perché questo spetta sia ai genitori naturali che affidatari e per le adozioni (il bambino o la bambina devono essere entrati a far parte del nucleo familiare prima della data di sospensione dei servizi scolastici sul territorio nazionale, e cioè il 5 marzo 2020)

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata tramite sito internet e call center Inps, tramite patronati, libretti di famiglia.

(Fonte: INPS)

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