La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 1890 del 2020, ha stabilito che lo stalking nei confronti di una collega di lavoro per la fine di una relazione sentimentale costituisce giusta causa di licenziamento a prescindere dalla potenzialità lesività o meno delle condotte perpetrate.
I fatti di causa:
Con sentenza in data 3 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’opposizione del medesimo all’ordinanza dello stesso Tribunale, ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 49, di rigetto della sua impugnazione del licenziamento intimatogli il 23 ottobre 2015 da (OMISSIS) s.p.a. per giusta causa, consistita essenzialmente nella sua reiterata condotta, protratta per alcuni anni a seguito della non accettata interruzione della relazione sentimentale con la collega (OMISSIS), di minaccia e molestia (con insistente ed assillante invio di sms e mms alla sua utenza telefonica, anche di contenuto allusivamente minaccioso di esibizione al marito di foto o filmini della stessa di contenuto erotico, nonché con appostamenti e pedinamenti nei confronti della donna, che diffamava mediante diffusione, nei bagni di luoghi pubblici e nelle stazioni, del suo numero di telefono con invito a contattarla per prestazioni sessuali), procurandole preoccupazione per l’incolumità propria e del marito e malessere psico-fisico tali da indurla a modificare le proprie abitudini di vita e da interferire sull’organizzazione dell’attività lavorativa, con riflesso sull’intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva provata la condotta contestata, sulle risultanze del processo penale di primo grado (sentenza del Tribunale di Verona n. 65 del 14 gennaio 2013, impugnata, di condanna del lavoratore per atti persecutori in danno della collega di lavoro, previsti e puniti dall’articolo 612bis c.p., alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in suo favore) e istruttorie direttamente acquisite nel processo civile, anche in riferimento ai successivi comportamenti negli anni 2014 e 2015.
La Corte ravvisava quindi la proporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione espulsiva comminata dalla società datrice, per la gravità del comportamento extralavorativo indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti.
Con atto notificato il 30 agosto (5 settembre) 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
La Corte Suprema rigettava il ricorso confermando così la legittimità del licenziamento.