A seguito della Brexit, cioè il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, l’INPS, con la Circolare n. 16 del 2020, ha fornito istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi dei lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni.
Ecco quanto si legge nella circolare n. 16/2020.
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Premessa
In data 29 marzo 2017, a seguito del referendum svoltosi il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha notificato, ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE), la sua intenzione di recedere dall’Unione europea. Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 50 del TUE, un accordo sulle modalità del recesso e il Consiglio europeo, con decisione (UE) n. 2019/1810 del 29 ottobre 2019, ha prorogato al 31 gennaio 2020 il termine per completare il relativo procedimento di ratifica (Allegato 1).
L’accordo di recesso si è reso necessario per salvaguardare il sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale con l’adozione di misure atte a tutelare, senza soluzione di continuità, i diritti acquisiti dai cittadini dell’Unione europea a 27 e dai cittadini del Regno Unito in materia di sicurezza sociale.
Al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, è stato stabilito un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative, applicabili durante il periodo di transizione, in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e indicazioni sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni. Ad oggi non è possibile fornire istruzioni relative al periodo successivo al 31 dicembre 2020, in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento.
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Quadro normativo: accordo di recesso
L’accordo di recesso, firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, in vigore dal 1° febbraio 2020, definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (Allegato 2).
L’accordo di recesso prevede, all’articolo 126, un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo accordo, 1° febbraio 2020, e termina il 31 dicembre 2020.
L’articolo 127 definisce l’ambito di applicazione della transizione e al comma 1 dispone che: “Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione”.
Il successivo comma 6 ulteriormente specifica: “Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito”.
L’effetto delle suddette disposizioni normative è quello di rendere applicabili al Regno Unito, per tutto il periodo di transizione, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, salvo quanto diversamente stabilito dal medesimo accordo. Pertanto, restano confermate anche le disposizioni applicative fornite dall’Istituto in materia.
Anche con riferimento ai cittadini dei Paesi terzi continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2020, i principi di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e al regolamento (UE) n. 1231/2010.
Si ricorda, a tal proposito, che il Regno Unito non applicava il regolamento (UE) n. 1231/2010, ma l’analogo regolamento (CE) n. 859/2003 (cfr. le circolari n. 118/2003 e n. 51/2011).
2.1 Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo di recesso
L’ accordo di recesso, il cui ambito di applicazione soggettivo risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31 e 32, si applica agli stessi soggetti di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. la circolare n. 82/2010, paragrafo 5a) ed in particolare ai cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione. L’ambito di applicazione è esteso, alle medesime condizioni, agli apolidi, ai rifugiati e ai cittadini di Paesi terzi, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 (cfr. le circolari n. 118/2003 e n. 51/2011), nonché ai loro familiari e superstiti.
L’accordo di recesso si applica altresì a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie di cui sopra, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Le disposizioni dell’accordo si applicano altresì ai sensi dell’articolo 33, ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Lichtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi concludano accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell’Unione, e con l’Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito. Pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all’eventuale applicabilità dell’accordo di recesso anche ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera.
2.2 Collaborazione amministrativa: EESSI
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, l’articolo 34 dell’accordo ha previsto che, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information”).
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Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
3.1 Totalizzazione in materia pensionistica ai sensi dei regolamenti comunitari
Per i cittadini comunitari e del Regno Unito, le disposizioni normative richiamate prevedono l’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fino al 31 dicembre 2020; pertanto, a tali cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.
Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490/2015), nonché quello dei cinque anni da lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 4449/2013), sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020.
3.2 Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo
L’articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 disciplina le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo aventi le caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali che di quelle previdenziali. Come specificato con la circolare n. 88/2010, al paragrafo 22, tali prestazioni, se elencate nell’allegato X del medesimo regolamento (CE) n. 883/2004, sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, vengono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647 del 13 aprile 2005, a decorrere dal 1° giugno 2005, non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, ai soggetti residenti nel territorio di uno degli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia (cfr. le circolari n. 10/2006, n. 111/2012 e n. 109/2013). Analogamente, per espressa previsione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale (cfr. i regolamenti comunitari n. 1247/92, n. 859/2003, n. 883/2004 e n. 1231/2010), l’integrazione al trattamento minimo è inesportabile nei Paesi che applicano i regolamenti UE (Paesi membri, Svizzera e Paesi SEE), indipendentemente dal fatto che i pensionati siano cittadini italiani o comunitari (dal 1° luglio 1992) o extracomunitari (dal 1° giugno 2003).
Premesso quanto sopra, si precisa che alla luce dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione, il quadro normativo rimane invariato.
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Disposizioni in materia di prestazioni a sostegno del reddito
Per effetto delle disposizioni normative citate, anche per il settore della sicurezza sociale afferente alle prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, prestazioni familiari, malattia/maternità) è prevista, per i cittadini comunitari e del Regno Unito, l’estensione della validità dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, la vigenza nella fase di transizione dei regolamenti comunitari fino alla data del 31 dicembre 2020 fa salvo, tra gli altri, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale, ossia la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Tale principio produce i suoi effetti per tutti i periodi assicurativi maturati fino al 31 dicembre 2020, sia con riferimento alle domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che alle domande presentate successivamente, sempre che facciano riferimento a situazioni verificatesi prima di tale data.
Analogamente ai cittadini italiani e britannici, in virtù del principio di parità di trattamento alla base della normativa internazionale, con riferimento all’ipotesi di un cittadino comunitario, non italiano né britannico, i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma dei regolamenti stessi, anche qualora la domanda di prestazione sia stata presentata successivamente.
Come già evidenziato al paragrafo 2.1, nel caso di cittadini di Paesi terzi, per la totalizzazione dei periodi assicurativi si applicano i criteri sanciti dalle norme di coordinamento di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010. Si ricorda che il Regno Unito non applicava il regolamento (UE) n. 1231/2010, ma l’analogo regolamento (CE) n. 859/2003 (cfr. le circolari n. 118/2003 e n. 51/2011).
4.1 Prestazioni di disoccupazione: totalizzazione, esportabilità e articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004
Con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, tenuto conto, come già indicato, che continua a trovare applicazione la normativa comunitaria anche dopo la data del 31 gennaio 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, restano valide le disposizioni già impartite con le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015, relative ai principi della totalizzazione dei periodi assicurativi, dell’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione, dell’erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e transfrontalieri e le disposizioni relative alle modalità dei rimborsi tra le Istituzioni, come di seguito riepilogate.
– Principio di totalizzazione
Sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia nel caso di domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate successivamente, se riferite a situazioni verificatesi prima di tale data.
Si applicano, quindi, le disposizioni di cui all’articolo 61 del regolamento (CE) n. 883/2004 e, fermo restando l’accertamento del diritto secondo i criteri ed entro i limiti della legislazione dello Stato competente, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione del Regno Unito.
Si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell’attività lavorativa si sia verificata in Italia. Per accertare il requisito previsto dalla legislazione italiana per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, si devono sommare ai periodi italiani solo i periodi risultanti nel Regno Unito i quali – se compiuti in Italia – sarebbero stati utili ai fini del diritto alle relative prestazioni.
Si precisa infine che, facendo eccezione al principio generale, in nessun caso è possibile considerare, tra i periodi utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, i periodi di mera residenza, non collegati ad attività lavorativa, che, secondo le legislazioni di alcuni Stati comunitari, hanno rilevanza in ambito previdenziale o assistenziale.
– Principio di esportabilità
Analogamente a quanto sopraindicato, si applicano, fino alla data del 31 dicembre 2020, anche le norme e i principi in materia di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione di cui all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Pertanto, i titolari di prestazione di disoccupazione che si recano nel Regno Unito, fino alla data del 31 dicembre 2020, potranno continuare ad avvalersi delle norme in materia di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione previste dal citato articolo 64 del regolamento.
– Articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004
Fino alla data del 31 dicembre 2020, i residenti in Italia che si recano a lavorare come stagionali o frontalieri nel Regno Unito, potranno avvalersi delle disposizioni speciali previste dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
In particolare, il citato articolo 65 e gli articoli 56 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabiliscono le condizioni e le modalità di concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e ad altri lavoratori, diversi dai frontalieri, i quali durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato diverso dallo Stato membro competente. Le suindicate disposizioni definiscono, altresì, i termini e le modalità di rimborso tra le Istituzioni (cfr. le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015).
Il titolare di prestazione di disoccupazione in base all’articolo 65, con decorrenza non successiva al 31 dicembre 2020, continuerà a percepire la prestazione per tutta la durata prevista, tenuto conto che il diritto deriva da periodi assicurativi maturati prima di tale data.
4.2 Prestazioni familiari
Per effetto del periodo transitorio, anche per le prestazioni familiari continueranno ad applicarsi i regolamenti comunitari fino alla data del 31 dicembre 2020.
In particolare, fino a questa data continueranno a produrre i loro effetti le disposizioni in materia di divieto di cumulo e le regole di priorità previste dalle norme di cui al Titolo III, Capitolo 8, articoli 67, 68, 68-bis e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 e le norme del Capitolo VI, articoli da 58 a 61, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Di conseguenza, qualora il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sorga, nei confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo le citate norme di coordinamento.
4.3 Prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro
Anche per il riconoscimento di tali prestazioni continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020le specifiche disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo III del regolamento (CE) n. 987/2009.
Analogamente a quanto già previsto per le altre prestazioni a sostegno del reddito (cfr. i precedenti paragrafi 4 e 4.1), fino alla data del 31 dicembre 2020 è fatto salvo il principio di totalizzazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ne consegue che, in base a tale disposizione, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti da attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia (cfr. la circolare n. 87/2010).
Pertanto, in presenza dei requisiti prescritti, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020.
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Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi di lavoratori all’estero
Come indicato al paragrafo 2 della presente circolare, per effetto delle previsioni contenute nell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, per tutto il periodo di transizione e fino al 31 dicembre 2020 continuano a trovare applicazione le disposizioni del Titolo II dei regolamenti comunitari (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
La vigenza in via transitoria delle norme comunitarie fino al 31 dicembre 2020 fa salvo, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, quanto indicato nelle certificazioni di legislazione applicabile (PDA1/E101) rilasciate entro la data predetta ai cittadini comunitari e, in applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003, ai cittadini extracomunitari. La validità delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
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Disposizioni in materia di recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche
In forza delle previsioni di cui all’accordo di recesso, anche per il settore dei recuperi di contributi e prestazioni indebite, dei rimborsi e della compensazione, è prevista l’estensione della validità dei regolamenti (CE) n. 883/2004 (articolo 84) e n. 987/2009 (articoli 58, 70 e seguenti) fino al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020).
(Fonte: INPS)