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L’INL, con nota n. 422 del 2020, ha risposto ad un quesito relativo alla possibile estensione alla PA delle sanzioni previste in caso di somministrazione o appalto illecito alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 nella parte in cui esclude tra i destinatari del decreto legislativo le “pubbliche amministrazioni”.

Il D.Lgs. n. 276/2003, come è noto, contiene la normativa che disciplina il contratto di somministrazione di manodopera e prevede tutta una serie di sanzioni civili, penali e amministrative nei confronti di coloro che utilizzino tale contratto fuori delle regole legali, ivi compreso l’utilizzo illecito della somministrazione nel contratto di appalto.

Ecco quanto si legge nella nota n. 422/2020.

Gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, intervenuti a dirimere contrasti in ordine alla portata risolutiva dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, evidenziano la volontà del legislatore di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, sia le pubbliche amministrazioni in quanto tali, mentre “l’unica norma che realmente prevede una disciplina specifica per le pubbliche amministrazioni è l’art. 86 comma 9” (cfr. Cass. sent. n. 15432/2014).

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Tale disposizione stabilisce l’applicabilità, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, della disciplina della somministrazione a tempo determinato e del regime sanzionatorio di cui all’art. 19 del decreto in parola, il quale prevede espressamente l’applicazione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione delle assunzioni in capo al datore di lavoro, mentre nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto.

Pertanto, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio non è peraltro suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.

Da ultimo, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni” ma tale esclusione non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.

(Fonte: INL)

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