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NASPI e DIS-COLL non possono coesistere, i chiarimenti INPS

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE

L’INPS, con il Messaggio n. 4658 del 2019, ha stabilito che non è possibile percepire la NASPI e la DIS-COLL riferite allo stesso periodo di disoccupazione.

Ecco il testo integrale del messaggio 4658/2019.

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Cosa succede se nel frattempo inizia un nuovo lavoro subordinato

Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La restituzione della NASPI

Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all’articolo 8 del D.lgs n. 22/2015, prevedono la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.

NASPI e DIS-COLL

In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all’indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).

Sovrapposizione delle due prestazioni

Al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

 I casi consentiti

Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.

(Fonte: INPS)

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