La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 24492 del 2019 ha definito il concetto di urgenza che giustifica l’assenza del lavoratore alla visita fiscale: in pratica questa deve sussistere al momento in cui la visita viene effettuata.
Con la citata ordinanza la Corte Suprema ha chiarito la corretta applicazione dell’art. 5, comma 14, del L.n. 638/1983, il quale stabilisce che qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto al trattamento economico di malattia.
I fatti di causa
La vicenda all’esame della Cassazione riguardava un dipendente delle poste che, senza informare preventivamente il datore di lavoro, era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell’assenza. Il dipendente si era giustificato in sede disciplinare e in sede processuale rappresentando che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di (…) per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute ed infatti in occasione di tale accesso venne diagnosticata un’orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive.
La Corte territoriale riteneva che l’assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (ore 11.35): nel caso di specie, l’accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni (alle ore 4.59), mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore; in ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro. Veniva quindi dichiarata legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata al lavoratore. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il lavoratore.
Il ragionamento della Corte Suprema
La Corte Suprema, condividendo il ragionamento delle Corte d’Appello, ha evidenziato che ai sensi della L.n. 638/1983 (art. 5, comma 14 cit.) il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (Cass. 14735 del 2004)
Le conclusioni della Corte Suprema
Così ragionando i giudici di legittimità hanno escluso il nesso di causalità (idoneo a giustificare l’assenza del lavoratore) tra il momento dell’urgenza, “effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro”.
Il ricorso del lavoratore è stato quindi rigettato.