Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24491 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dare prova “del nesso di causalità tra la motivazione economica e la soppressione della posizione lavorativa”, inclusa anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il dipendente. Il lavoratore – da parte sua – deve invece dimostrare “la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per soppressione del posto e l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 2.10.2019).

Soppressione del posto e obbligo di repêchage

Sul punto la cassazione ha ribadito che grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale; ciò in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di repêchage anche in ordine alle mansioni inferiori.

Le prove a carico del datore di lavoro

Dunque, ha proseguito la sentenza n. 24491/2019, sul datore di lavoro incombe pertanto l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo il potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore all’interno dell’azienda.

Advertisement
Advertisement