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Il termine ultimo per formalizzare al sostituto d’imposta la richiesta di riduzione tasse relative alla seconda rata o alla rata unica di acconto coincide di regola con la fine del mese di settembre, pertanto se il contribuente preferisce che la rata (seconda o unica di acconto Irpef) e cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, potrà deve comunicare per iscritto al sostituto d’imposta entro il prossimo 30 settembre l’importo che eventualmente ritiene dovuto, utilizzando il richiesta di annullamento e riduzione del secondo o unico acconto IRPEF e o cedolare secca redditi anno 2013.

Estratto dell’articolo di Matteo Ferraris per Il Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui)

La fine del mese di settembre coincide con il termine ultimo per formalizzare al sostituto di imposta la richiesta di riduzione della seconda o unica rata di acconto.

Di cosa si tratta?

Secondo l’ordinario calendario dell’assistenza fiscale, nel caso in cui il risultato della liquidazione della dichiarazione (Modello 730-4) risulti a debito, gli importi dovuti dal contribuente verranno trattenuti dalla retribuzione di luglio.

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Qualora la retribuzione del mese di luglio risulti insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi. Il differimento del pagamento “per incapienza” comporta l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40 per cento mensile in aggiunta alle somme da versare.

Tra le fattispecie tipiche dell’incapienza della retribuzione troviamo importi a debito in misura elevata per l’effetto combinato tra quanto dovuto a saldo per l’anno 2018 e gli importi dovuti in acconto per l’anno 2019.

Una fattispecie tipica in cui ciò si verifica è rappresentata dal conguaglio in dichiarazione dei redditi di più rapporti di lavoro subordinato e/o assimilato, intrattenuti nel corso del 2018 e non conguagliati in modo riepilogativo dal nuovo datore di lavoro in occasione del cosiddetto “conguaglio di fine anno 2018”.

Versamento dell’acconto IRPEF

L’acconto Irpef, infatti, è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% da versare unitamente al saldo, la seconda – pari al restante 60% – entro novembre.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili mentre l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione. In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La gestione della seconda rata e il metodo previsionale

Il contribuente che prevede di dichiarare, per l’anno successivo (2019), una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi ma anche perché ha avuto un solo rapporto di lavoro nel 2019 con relativo conguaglio alla fine del periodo di imposta) può correggere il risultato matematico dell’acconto che, come detto, si fonda sul risultato a debito registrato per il periodo di imposta precedente (2018).

La modalità di rideterminazione dell’acconto è libera; si tratta di un’operazione che comporta l’effettuazione di un ricalcolo degli acconti da versare sulla base di un diverso e inferiore valore autonomamente valutato da parte del contribuente applicando il cosiddetto “metodo previsionale”. E’ bene ribadire che un versamento di acconti insufficienti rispetto al saldo dovuto per l’anno 2019 (che sarà effettuato nel 2020) potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni e, quindi, la necessità di effettuare un ravvedimento operoso.

Il “metodo previsionale” avrebbe potuto essere applicato direttamente nella dichiarazione nella sezione V, rigo F6 del modello 730, annullando o riducendo il valore degli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale all’Irpef e alla cedolare secca. In tal modo la rimodulazione degli acconti avrebbe potuto essere già stata applicata.

L’opportunità concessa dall’assistenza fiscale

Nel caso in cui il contribuente non abbia sfruttato la facoltà di ridurre gli acconti già in sede dichiarativa, potrà correggere la seconda o unica rata di acconto che viene trattenuta a novembre.

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativa all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, lo stesso deve comunicare per iscritto al sostituto d’imposta entro il prossimo 30 settembre l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

La forma della comunicazione è libera ma il contenuto oltre all’importo è bene che evidenzi che la richiesta sia formulata con assunzione di responsabilità da parte del contribuente.
La clausola di attribuzione della responsabilità associata alla firma autografa è opportuna in quanto, con la semplice comunicazione, si devia dalla via tracciata con il modello 730-4 che ha memorizzato negli archivi dell’Agenzia delle Entrate l’aspettativa di un preciso importo per gli acconti associati al sostituto.

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