L’INPS, con il Messaggio n. 3247 del 2019, ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) negli anni 2016 e 2017.
Il pagamento dovrà essere effettuato come segue:
- in un’unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, oppure
- in un massimo di 120 rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) sempre a partire dal 15 ottobre 2019.
Vediamo nel dettaglio il contenuto del Messaggio 3247/2019.
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Premessa
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Con riferimento ai Comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto–legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, ha disposto, da ultimo, che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della citata legge, in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici in epigrafe, è stata prorogata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale, al 1° giugno 2019 (cfr. il Messaggio n. 2338 del 2019).
Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato alla data del 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rateizzazione
In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento delle prime cinque rate. Al riguardo saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative.
Tuttavia, si rende noto che nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda. Per effetto dell’intervento normativo in commento, infatti, risulta prorogata la scadenza di versamento delle rate dalla seconda alla quinta (considerata la prima rata versata per l’avvio della rateazione). In tal caso, sarà necessario, al fine dell’accoglimento della domanda di rateazione, che entro la data del 15 ottobre 2019 venga effettuato un versamento di ammontare, complessivamente, pari all’importo delle prime cinque rate (comprensivo, pertanto, dell’eventuale importo già pagato a titolo di prima rata nel corso del mese di maggio 2019).
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017.
Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 15 ottobre 2019, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.
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Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.
Le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione e per la presentazione della relativa domanda verranno, come anticipato in premessa, fornite con successivo messaggio.
2.1 Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
DSOS | PPNNNNNCCN964 | mm/aaaa | mm/aaaa |
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce, come anticipato in premessa, che gli stessi dovranno essere assolti entro il 15 ottobre 2019.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio si rinvia alle indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 204/2016 (cfr. il paragrafo 3.1).
2.2 Artigiani e commercianti
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica soluzione oppure tramite versamento delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 09/09/2019 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).
Pagamento rateale
In caso di pagamento rateale, la rata pagata in occasione della precedente scadenza del 1° giugno 2019 dovrà essere considerata come facente parte delle cinque rate da versare entro il 15 ottobre. A seguito dell’invio della comunicazione di pagamento rateale, e delle conseguenti verifiche, l’operatore provvederà alla sua acquisizione e all’elaborazione del piano rateale generando le codelines specifiche per il versamento delle rate successive alla prima, che saranno fornite ai contribuenti tramite Cassetto previdenziale nelle comunicazioni bidirezionali (tipo atto: “Esito Domanda di Rateizzazione”). I soggetti interessati potranno richiedere le codelines anche direttamente presso le Strutture territoriali. Il versamento deve essere effettuato con il modello “F24” e nello spazio riservato alla matricola deve essere riportata la codeline.
Considerato che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
PXX/P10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 15 ottobre 2019, compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, è inserito nel Cassetto previdenziale aziende agricole all’interno della sezione “News individuale”. Si rammenta che i contributi già tariffati, relativi sia al 1° e 2° trimestre 2016 sia ai trimestri oggetto di sospensione, dovranno essere versati entro il 15 ottobre 2019.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano trasmesso le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, dovranno provvedere all’invio entro e non oltre il 15 ottobre 2019.
Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 3° trimestre 2019. Pertanto la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 marzo 2020.
2.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello “F24”; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, sarà inoltre inserito nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli all’interno della sezione “News individuale”. I contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 15 ottobre 2019.
2.6 Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la scadenza del 15 ottobre 2019 con le seguenti consuete modalità:
– utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure gli avvisi di pagamento PagoPA generati attraverso il sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
– rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
– online, sul sito internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
2.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, alle quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).
Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello “F24”, “Sezione altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).
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Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire entro la data del 15 ottobre 2019, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite in precedenza con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017, fatta eccezione per il paragrafo 2.3 del messaggio stesso, in quanto, essendo variati i codici tributo da utilizzare per i versamenti, il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati andrà imputato al conto PAR52010.
(Fonte: INPS)