Advertisement

Norme antinfortunistiche no tenuità del fatto senza il rispetto delle regole

La III Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 36319 del 2019, ha escluso la tenuità del fatto per il datore di lavoro incensurato che non ha rispettato le norme antinfortunistiche.

Estratto dell’articolo del Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui)

Esclusa al tenuità del fatto per il datore di lavoro incensurato che non rispetta le norme antinfortunistiche, anche se è stato egli stesso esecutore materiale delle opere edili poste in essere sul tetto di un edificio senza i presidi di sicurezza e se ha adempiuto alle prescrizioni dell’organo di controllo, ma senza pagare la multa comminata al momento. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 36319 di oggi.

Il caso. 

La vicenda riguardava un imprenditore del settore edilizio condannato dal tribunale a pagare una ammenda di tre mila euro «per la violazione dell’articolo 159, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 81/2008 in quanto pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartitegli dall’organo di controllo conseguenti a violazioni delle normative antinfortunistica, non aveva provveduto al pagamento della relativa oblazione». Esclusa al tenuità del fatto per il datore di lavoro incensurato che non rispetta le norme antinfortunistiche, anche se è stato egli stesso esecutore materiale delle opere edili poste in essere sul tetto di un edificio senza i presidi di sicurezza e se ha adempiuto alle prescrizioni dell’organo di controllo, ma senza pagare la multa comminata al momento. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 36319 di oggi.

Advertisement

Il ricorso del lavoratore.

In sede di ricorso in Cassazione l’imprenditore «lamentava l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale», cioè il mancato riconoscimento dell’istituto della non procedibilità per fatto tenue, introdotto dal D.lgs 16 marzo 2015 n. 28. Nella sostanza, la misura prevista dall’articolo 131-bis del codice penale è finalizzata «a escludere dal circuito penale fatti che, proprio in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena» (si veda sul punto come precedente la Cassazione penale, sezioni Unite, 25 febbraio 2016, n. 13681, in Ced Cassazione, n. 266593). Nel caso specifico, infatti, il datore sosteneva che per l’ottenimento del beneficio egli aveva ottemperato alle prescrizioni imparitegli dall’organo di controllo. Ed inoltre egli contestava il trattamento sanzionatorio fissato in misura superiore al minimo edittale da parte del tribunale di primo grado.

Le motivazioni della Cassazione.

Per i giudici della Suprema corte – secondo quanto previsto dall’articolo 24 del D.lgs 758/1994 – «il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa non elimina, per effetto di un successivo adempimento, la contravvenzione già perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della contestazione, coincidente con il sopralluogo eseguito nel cantiere del competente organo di controllo». Di conseguenza – per la terza sezione penale – «il tardivo adempimento alle prescrizioni dell’organo amministrativo resa un post factum del tutto neutro rispetto al disvalore anche in termini di offensività dell’illecito penale». Alla luce della carente motivazione del ricorso dell’imputato – anche in relazione alla valutazione dell’assenza di precedenti penali – i magistrati hanno rigettato il ricorso.

Advertisement