La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 21537 del 2019, ha stabilito che l’azienda che esce dal sistema Confindustria, non può disdire prima della scadenza il CCNL sottoscritto dall’associazione datoriale cui aderiva, neppure se nel frattempo il contratto collettivo è diventato troppo oneroso.
Estratto dell’articolo di Giampiero Falasca e Matteo Prioschi per il Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui).
Un’azienda non può disdire prima della scadenza un contratto collettivo di lavoro sottoscritto dall’associazione datoriale a cui aderiva. Nemmeno se tale contratto nel tempo diventa troppo oneroso. Con la sentenza 21537/2019 la Cassazione ha accolto il ricorso promosso dalla Filctem-Cgil nei confronti di un’azienda che, dopo essere uscita dal sistema Confindustria, ha deciso di non rispettare più il contratto collettivo siglato da Federgomma.
La vicenda processuale
In primo e secondo grado l’impresa ha visto prevalere le sue ragioni. Secondo la Corte d’appello è la stessa Cassazione ad aver affermato la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con sindacati diversi da quelli che hanno siglato l’intesa precedente (nello specifico è stata esclusa la Filctem-Cgil, che ha fatto ricorso).
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, invece, ha cassato la sentenza con rinvio. I giudici precisano che la possibilità di recedere da un contratto collettivo «postcorporativo» (cioè di diritto comune) è consentita se tale contratto non ha scadenza. Ciò perché l’accordo non può vincolare le parti a tempo indefinito, vanificando «la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina… deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione». Tuttavia il recesso deve essere attuato rispettando i criteri di buona fede e correttezza e senza danneggiare i diritti intangibili dei lavoratori. Non esiste, invece, analoga facoltà di recesso anticipato per gli accordi collettivi aventi durata predefinita.
In tale contesto, con la sentenza 14511/2013 come richiamato dall’azienda, è stata affermata la possibilità di sottoscrivere un accordo con una parte dei sindacati, che possono anche essere diversi da quelli che hanno siglato il contratto precedente.
Tuttavia queste regole non si applicano al caso motivo del contendere, in quanto il contratto collettivo di lavoro aveva una data di scadenza e l’impresa ha deciso di recedervi prima di tale data. Si rientra quindi in una situazione, affermano i giudici, in cui c’è un orientamento consolidato, secondo cui «la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali… al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso». E nemmeno con un periodo di preavviso più o meno lungo ci si può svincolare dall’applicazione dell’accordo.
I giudici hanno rigettato anche la tesi che il contratto “di prossimità” possono conferire al datore di lavoro il potere di recedere anticipatamente dall’accordo di livello superiore.