Advertisement

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 14073 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “Discriminatorio, da parte dell’INPS, subordinare i contributi di maternità in assenza di carta di soggiorno” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.5.2019).

Vediamo insieme i fatti di causa.

La sig.ra …., cittadina … titolare di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, coniugata con … all’epoca titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e dal 2016 cittadino italiano, in ragione della nascita del figlio … avvenuta il … ha chiesto all’INPS l’assegno di maternità previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 151/2001.

L’Istituto ha rigettato la domanda in quanto l’istante non risultava in possesso di carta di soggiorno e, per tale ragione, ritenendo il diniego di natura discriminatoria, la sig.ra … ha proposto la specifica azione ai sensi degli artt. 28 d.lgs. 150/2011, 44 T.U. sull’immigrazione e 702 bis c.p.c., affermando l’incompatibilità tra l’art. 75 d.lgs. 151/2001, laddove limita l’accesso alla prestazione alle donne residenti, cittadine italiano o comunitarie ovvero in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286 del 1998, e l’art. 12 della direttiva CE 2011/98 in quanto tale ultima disposizione sancisce il diritto dei lavoratori di Stati terzi, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, a beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne i settori della sicurezza sociali come definiti dal Regolamento CE 883/2004 e, quindi, anche rispetto ai trattamenti di maternità e paternità previsti dall’art. 3 lett. b) di tale Regolamento.

Advertisement

Su tali premesse, ha chiesto: ordinare all’INPS di cessare dalla condotta discriminatoria; al fine di rimuovere gli effetti della medesima, condannare l’INPS al pagamento in proprio favore dell’assegno pari a Euro 1691,05 oltre accessori; condannare l’Istituto a porre in essere specifiche condotte tendenti a pubblicizzare che il diritto all’indennità di maternità spetta a chi è titolare del permesso unico di soggiorno ai sensi della direttiva 1011/98 e d.lgs. n. 40/2014.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 297/2016, accogliendo l’impugnazione dell’INPS, ha rigettato la domanda, ritenendo che la fattispecie antidiscriminatoria non possa essere costituita da un diniego di prestazione che, come nel caso di specie, risulti caratterizzato, oltre che dalla rilevata mancanza della carta di soggiorno o di altro documento di lunga permanenza, anche dal difetto di presupposti contributivi alla luce di una interpretazione dell’art. 75 lett. b) del d.lgs. n. 151/2001 piuttosto complessa ed articolata, costituente contesa seria, che l’Istituto applica a tutti i richiedenti, a prescindere dalla loro nazionalità e sebbene tale eccezione fosse stata sollevata solo in occasione del giudizio e non nella fase amministrativa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra … che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

Si rammenta che in base all’art. 43 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo e l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali i campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.  

Advertisement