L’INPS, con il Messaggio n. 1662 del 2019, ha comunicato la ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017, che era stata spostata dalla L.n. 145/2018 al prossimo 1° giugno.
Ciò premesso, l’articolo 1, comma 991, della legge n. 145/2018, nel modificare la norma in oggetto, al fine di assicurare la continuità delle agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma, ha previsto che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare i tributi sospesi, senza applicazione di interessi e di sanzioni, come sopra si è detto, entro il 1° giugno 2019.
A decorrere dalla predetta data, la norma prevede che gli stessi contribuenti hanno la facoltà, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione, di versare ratealmente gli importi dovuti fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
Inoltre, la legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, ha modificato l’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, aggiungendo alla norma in parola che “su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta”.
Pertanto, su richiesta di rateizzazione dei soggetti sostituiti, titolari di prestazione pensionistica e/o dipendenti dell’INPS, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario delle stesse per conto del richiedente.
Modalità e criteri di presentazione dell’istanza
L’istanza dovrà essere presentata dal beneficiario della sospensione e avrà ad oggetto le ritenute fiscali sospese nel 2017, incluse quelle sospese in tutto o in parte da sostituto d’imposta diverso dall’INPS.
A tal fine, a partire dal 2 maggio 2019, in Intranet/Servizi/Piattaforma fiscale, è operativo l’applicativo web di acquisizione delle relative istanze, con il relativo manuale operativo pubblicato on line.
L’interessato può presentare la relativa domanda in via telematica con PIN dispositivo accedendo all’area Prestazioni e Servizi del sito internet dell’Istituto. L’applicativo informatico per l’acquisizione e gestione delle richieste è reso disponibile nel sito internet anche agli intermediari abilitati all’assistenza fiscale.
Per il personale dipendente dell’INPS l’applicazione è accessibile direttamente dal sito Intranet/Servizi ai dipendenti. Il personale dipendente dell’INPS che cessa con diritto a pensione senza soluzione di continuità, per la residua rateizzazione, dovrà rinnovare l’istanza a valere sulla prestazione pensionistica.
La procedura informatica prevede la predisposizione della richiesta di ripresa dei versamenti, secondo il modello allegato (Allegato 1), con precompilazione degli importi per singola tipologia di ritenuta certificata nella CU 2018, se sospesi dall’Istituto, che l’interessato provvederà, con effetto dichiarativo, a compilare e confermare ovvero compilare ex novo, in caso di ritenute sospese da altro sostituto di imposta, indicando altresì il numero delle rate.
Al riguardo, l’interessato si può avvalere della documentazione giustificativa in proprio possesso (CU, modelli 730 e redditi PF).
L’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno 2019.
Ove l’istanza sia presentata successivamente al 31 maggio 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
In esito all’istanza, la procedura fornisce una comunicazione all’interessato di accoglimento (Allegato 2) ovvero di non accoglimento, con invito a versare autonomamente (Allegato 3).
Modalità di recupero per i pensionati
In caso di accoglimento dell’istanza, le trattenute su pensione verranno applicate a decorrere dal mese di giugno 2019 o, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rateizzazione.
Ferma restando la decorrenza del piano di ammortamento, in fase di prima applicazione dello stesso le trattenute su pensione saranno applicate dal primo rateo utile di pensione e le quote pregresse saranno redistribuite sul residuo piano di ammortamento.
Parimenti, nel caso in cui la pensione risulti insufficiente a recuperare la rata, la stessa verrà ridistribuita sul piano di ammortamento residuo.
Per ciascuna voce di ritenuta sospesa, l’importo della singola rata verrà determinato dividendo l’importo totale per il numero delle rate da recuperare.
Se il singolo conguaglio totale risulti inferiore ad un euro, il recupero totale viene effettuato in una singola rata.
Se l’importo della singola rata, calcolata sul singolo conguaglio suddiviso nel numero di rate richieste, risulti inferiore ad un euro, dovrà essere ricalcolato il numero di rate in modo che il recupero possa essere effettuato in rate di almeno un euro.
In caso di pensioni fiscalmente abbinate, il recupero viene avviato sulla pensione principale e, in caso di incapienza di quest’ultima, viene ripartito proporzionalmente sulla rata di ciascuna pensione.
In caso di eliminazione o sospensione della pensione, il recupero delle ritenute verrà interrotto automaticamente e all’interessato sarà comunicato l’importo residuo da versare autonomamente.
Analogamente, in caso di decesso del richiedente, il recupero delle ritenute viene interrotto e agli eredi del de cuius, che conservano il beneficio della rateizzazione (cfr. la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 19:E 6.3.2018), sarà comunicato l’importo residuo da versare autonomamente. Conseguentemente, non può essere accolta l’istanza di rateizzazione da parte dell’erede del pensionato.
È esclusa la rateizzazione su pensioni indirette o di reversibilità per ritenute sospese a favore di soggetto successivamente deceduto. Sono altresì sottratte alla trattenuta per rateizzazione da parte del sostituto d’imposta tutte le prestazioni aventi natura esclusivamente assistenziale.
Le ritenute fiscali oggetto di riversamento sono contabilizzate ai consueti conti in uso dalle specifiche procedure.
(Fonte: INPS)