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Contributi sospesi per eventi sismici, le modalità di versamento

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L’INPS, con il Messaggio n. 1654 del 2019, ha fornito le istruzioni contabili circa le modalità di versamento dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Ecco quanto si legge nelle Premesse al Messaggio 1654/2019.

  1. Premessa

L’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ordinario n. 62L), ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019. Pertanto, per effetto dell’entrata in vigore della predetta legge, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, è stata prorogata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata, anche in forma rateale, alla data del 31 gennaio 2019 (cfr. la circolare n. 48/2019).

Nello specifico, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato

prorogato alla data del 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 1° giugno 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. Al riguardo saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative. Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato articolo 48, comma 13, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017.

Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989 e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 1° giugno 2019, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio 1654 del 2019 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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