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L’ANPAL, con Decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, ha istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud al fine di favorire l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione. Tale Incentivo Occupazione spetta ai datori di lavoro che assumono, nel periodo tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e 34 anni;
  • 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017

Altra condizione per usufruire dell’ Incentivo Occupazione è che tali persone non abbiano avuto un rapporto di lavoro, negli ultimi 6 mesi, con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.

L’ incentivo riguarda le assunzioni effettuate esclusivamente nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, indipendentemente dalla residenza del lavoratore  e l’attuazione è demandata all’INPS che fornirà i chiarimenti sulle modalità operative di attuazione della misura. Inoltre, in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle suddette Regioni, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

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L’incentivo è riconosciuto per le seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di:

  • lavoro a tempo parziale;
  • trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione sopra indicato.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.

(Fonte: Anpal)

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