La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 9028 del 2019, ha dichiarato antisindacale la trattenuta sulla retribuzione a tutti i lavoratori con sciopero indetto in un giorno festivo.
Vediamo nel dettaglio i fatti di causa.
- La Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Firenze che, accogliendo l’opposizione proposta dalla Filmcams CGIL ex articolo 28 Stat. lav., aveva dichiarato antisindacale la condotta tenuta dalla società (OMISSIS) a r.l., consistita nell’effettuare trattenute retributive a titolo di adesione allo sciopero nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nel turno lavorativo dei giorni festivi.
- Il Giudice dell’opposizione aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, applicando la ritenuta senza accertarsi se i lavoratori, non obbligati a prestare servizio nelle giornate festive poi fatte oggetto di indizione di sciopero, avessero offerto la loro disponibilità a prestarlo, aveva creato: a) confusione nell’ambito di coloro che avevano scelto di aderire o meno all’astensione proclamata dal sindacato; b) timore in capo ai lavoratori in relazione alla futura libertà di astensione dal prestare attività lavorativa delle giornate festive senza vedersi decurtata la retribuzione in caso di coincidenza con giornate di proclamato sciopero; c) malcontento nei confronti del sindacato da parte dei lavoratori non scioperanti che avevano subito la trattenuta.
- L’appello proposto dalla società è stato rigettato dalla Corte d’appello sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:
– è pacifico che la trattenuta retributiva venne operata indiscriminatamente da parte datoriale per tutti i lavoratori non presentatisi in servizio, sebbene inseriti nel turno delle giornate del 1 aprile (lunedì di Pasqua), 25 aprile e 1 maggio 2013;
– ugualmente pacifico è che in tali giornate i lavoratori non erano obbligati, per espressa previsione contrattuale collettiva, non contestata (articolo 142 CCNL), a prestare attività lavorativa; l’inserimento in turno era avvenuto per esclusiva iniziativa datoriale e non preceduto da manifestazione di consenso da parte dei lavoratori, nonostante si trattasse di giornate di apertura del punto vendita nuove ed ulteriori rispetto a quelle (15 agosto e 8 dicembre) praticate nell’anno precedente (inoltre, in occasione dell’apertura del 15 agosto dell’anno precedente, anch’essa coincidente con l’indizione di analogo sciopero, nessuna decurtazione retributiva era stata praticata dalla società);
– l’unilaterale inserimento in turno per i lavoratori non tenuti obbligatoriamente a prestare servizio nelle giornate festive è di per sé condotta illegittima, perché impone al lavoratore un obbligo non previsto dal c.c.n.l., né da contratto individuale di lavoro e per il quale il lavoratore non ha prestato alcun previo consenso;
– per gli stessi motivi, non può essere imposto al lavoratore l’onere di fornire la comunicazione della propria indisponibilità (comunicazione che secondo parte datoriale dovrebbe costituire presupposto per escludere la sua adesione allo sciopero);
– l’applicazione della ritenuta stipendiale in maniera indiscriminata nei confronti di tutti i lavoratori assenti dal servizio in quelle giornate festive costituisce quindi una mera e illegittima strumentalizzazione dello sciopero da parte del datore di lavoro, il quale, muovendo dalla mancata comunicazione delle intenzioni del dipendente e qualificando tale comportamento silente in termini di adesione allo sciopero, oltre a lucrare la trattenuta retributiva, ha pure vanificato la libera determinazione di astensione del lavoratore e svuotato di significato l’azione collettiva, nonché svilito la stessa rappresentatività del sindacato.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) s.r.l., già (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi che veniva rigettato dalla Corte Suprema che ha considerato antisindacale la trattenuta retributiva operata dal datore di lavoro.
In particolare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema ha stabilito che lo sciopero “non può essere considerata un’assenza giustificata al pari di una malattia” o di un infortunio, ma un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito dall’art. 40 che consiste nella sospensione dell’attività lavorativa. Ed è per questo quindi che durante le giornate di adesione ad uno sciopero il lavoratore perda il diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro è quindi legittimato ad applicare una trattenuta sulla retribuzione spettante al lavoratore e corrispondente al tempo non lavorato (ore, giorni, ecc.). Inoltre durante lo sciopero non maturano anche i ratei relativi alle ferie, mensilità aggiuntive, tfr, ecc. poiché l’assenza dal lavoro ha motivi dipendenti dalla volontà del lavoratore (e non indipendenti, come ad esempio in caso di malattia)