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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9665 del 2019, ha respinto il ricorso di una società contro il licenziamento illegittimo di un dirigente perché il “riassetto che aveva portato alla soppressione della figura di responsabile marketing non aveva giustificazione economica” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 8 aprile 2019).

La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da … s.p.a. al dirigente … ed ha condannato la detta società al pagamento della indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti Terziario, Distribuzione e Servizi nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari a complessivi Euro 249.573,01, oltre accessori; ha confermato l’accoglimento della domanda del … relativa al pagamento della retribuzione del mese di marzo 2013 nella misura di Euro 19.285,00 oltre a Euro 1.428,57 quale differenze sul TFR; ha confermato il rigetto della domanda di pagamento del premio di risultato per l’anno 2012 e di pagamento alle differenze sulla indennità di preavviso in ragione della rideterminazione della retribuzione globale di fatto.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Per quel che qui interessa, relativamente al licenziamento dovuto a soppressione del posto per riorganizzazione aziendale, la Corte ha evidenziato che le ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica. Il Giudice del merito deve quindi limitarsi al controllo sull’effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto costituzionale di cui all’art. 41 Cost. L’esigenza, economicamente apprezzabile in termine di risparmio, della soppressione di una figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario integra, pertanto, la nozione di giustificazione del licenziamento del dirigente richiesta dalle norme collettive ove non emerga, alla stregua di dati obiettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione. E la Corte di Appello, in merito alla  riorganizzazione aziendale, ha ritenuto non comprensibili le ragioni del riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell’impresa puntualizzando che l’unico riassetto organizzativo realmente emerso era quello che implicava la presenza del dirigente e non la sua estromissione dall’impresa. Ha ritenuto quindi non giustificato il licenziamento del dirigente per mancanza del nesso di causalità tra la situazione indicata nella lettera di licenziamento e la soppressione del posto di responsabile marketing a seguito di riorganizzazione aziendale. La Corte Suprema confermava quindi la sentenza di appello.

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