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Assegni familiari nella somministrazione, il punto della Cassazione

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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6870 del 2019, ha affrontato la questione del diritto agli assegni familiari per un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato da un’agenzia di somministrazione di lavoro, in relazione ai periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di assegnazione e riceve l’indennità di disponibilità ex art. 22, comma 3, D.L.gs. 276/2003.

Vediamo insieme i fatti di causa.

Con sentenza n. 557/2012 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di (OMISSIS) a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dal mese di giugno 2009 per tutta l’effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di (OMISSIS) S.p.A. agenzia di somministrazione di lavoro.

A fondamento della sentenza la Corte affermava che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione di lavoro avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi nei quali rimaneva in attesa di assegnazione percependo l’indennità di disponibilità Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 22, comma 3. Ne’ in contrario poteva rilevare il precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 6155/2004), citato dallo stesso Inps (che si riferiva ad altra vicenda relativa alla mancanza di prestazione nel periodo compreso tra definitiva cessazione dell’attività produttiva e dichiarazione di fallimento), secondo cui gli assegni familiari devono essere negati quando la prestazione lavorativa manchi in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale e del diritto alla retribuzione per difetto della corrispettività; posto che, invece, nel caso in esame, il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro era in essere tra lavoratore e datore di lavoro; in quanto, da un lato, il lavoratore si obbligava a rimanere a disposizione della agenzia pronto per essere inviato a prestare la propria attività lavorativa presso l’impresa somministrata; e dall’altro, a fronte di tale obbligazione, l’agenzia si obbligava a corrispondere l’indennità di disponibilità, evidentemente al fine di garantirsi la pronta disponibilità di personale qualificato da inviare quanto prima presso l’utilizzatore. Sussistevano pertanto i presupposti per l’erogazione degli assegni familiari individuati anche dalla giurisprudenza della Cassazione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps che veniva rigettato dalla Corte Suprema confermando il diritto del lavoratore somministrato a percepire gli assegni familiari.

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