L’INPS, con il Messaggio n. 1008 del 2019, ha stabilito che sarà possibile procedere in via provvisoria alla liquidazione delle pensioni quota 100 sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori in merito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Ecco di seguito il testo del messaggio 1008/2019.
In merito alla possibilità di procedere alla liquidazione della pensione quota 100, in mancanza di un dato certificato dal datore di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie Unilav, attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente, si precisa quanto segue.
Esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1° aprile 2019, atteso il meccanismo della prima finestra utile, si ritiene opportuno consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Rimane fermo, che successivamente alla disponibilità nell’archivio Unilav dei dati relativi alla cessazione, le liquidazioni delle pensioni effettuate in via provvisoria dovranno essere verificate e si dovrà procedere al recupero degli eventuali ratei indebiti corrisposti al richiedente nel caso di difformità tra la dichiarazione resa nella domanda e le informazioni presenti in Unilav. Ciò significa che saranno le sedi periferiche dell’Istituto accertare successivamente, come sopra, la disponibilità dell’archivio Unilav dei dati relativi alla cessazione.
Come è noto rammentiamo che è prevista l’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, tranne che con quelli da lavoro autonomo occasionale fino al tetto massimo di 5 mila euro lordi annui.
Inoltre, relativamente alla questione sollevata dai lavoratori autonomi assicurati relativa alla necessità di chiusura dell’attività, l’INPS – con Circolare n. 11 del 2019 – ha precisato che il possesso di altro reddito diverso da lavoro autonomo occasionale, di qualsiasi importo, comporta la sospensione del pagamento della pensione. Si può ritenere pertanto che, di fatto, non esista un obbligo di cessazione dell’attività autonoma, ma la continuazione della stessa comporterà la sospensione della pensione fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
(Fonte: INPS)