Lo scorso 27 febbraio è stato sottoscritto tra le seguenti organizzazioni sindacali Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il verbale di accordo per il rinnovo CCNL per i lavoratori delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei che andrà ad integrare e sostituire quanto già previsto dall’accordo del 25.9.2018.
Il nuovo CCNL avrà decorrenza retroattiva dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2019.
Di seguito indichiamo le novità più rilevanti.
Diritto alle prestazioni della bilateralità
Qualora un’azienda non aderisca al sistema bilaterale dovrà provvedere all’erogazione diretta delle prestazioni previste dal suddetto sistema. Sarà tenuta inoltre a versare a ciascun lavoratore un elemento aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi per ciascuna mensilità.
Per le aziende aderenti invece al sistema di bilateralità e in regola con i versamenti, l’importo aggiuntivo di 25,00 Euro non è dovuto, in quanto già compreso nelle quote annue a carico dell’azienda.
La quote annue decorrono dal 27 febbraio 2019:
Fondo Sicurezza Pmi Confapi:
– € 18,00 annui (€ 1,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
– € 6,00 annui (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il Rls.
Fondo Sviluppo bilateralità Pmi Confapi:
– € 6,00 annui (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno;
-€ 3,00 annui (€ 0,25 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore.
Fondo Sostegno al reddito:
– € 28,00 annui (€ 2,33 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore.
Osservatorio della contrattazione del lavoro:
– € 8,00 annui (€ 0,66 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
– € 12,00 annui (€ 1,00 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore.
Trattamento economico
L’accordo di rinnovo prevede un aumento complessivo di euro 98,00 per il livello 5° da corrispondersi in tre tranches, due delle quali risultano già scadute e quindi vanno erogate in forma di arretrato:
– euro 50,00 a decorrere dal 1° settembre 2018;
– euro 25,00 a decorrere dal 1° dicembre 2018;
– euro 23,00 a decorrere dal 1° aprile 2019.
Una tantum
Con la retribuzione del mese di marzo 2019, ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 200,00, suddivisa in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2019(esclusi periodi di aspettativa non retribuita).
Congedi
L’articolo 49 prevede che i genitori di figli con handicap grave abbiano diritto a dei permessi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in sostituzione del prolungamento del congedo parentale, secondo quanto stabilito dall’art. 42 del Dlgs n. 151/2001; ne possono usufruire la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore. Dopo il compimento del terzo anno di vita il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente anche in maniera continuativa nel mese.
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2019 la base di calcolo sarà la retribuzione utile al calcolo del Tfr, mentre restano invariate le contribuzioni vigenti a carico ditta e lavoratore.
L’accordo stabilisce inoltre l’obbligo per tutti i lavoratori di un versamento straordinario contrattuale a Fondapi di euro 150,00, come incentivo alla promozione delle adesioni al fondo, secondo le modalità che saranno concordate tra le parti e di intesa con Fondapi entro il 31 marzo 2019.
Assistenza sanitaria integrativa
La quota di contribuzione fissata dalle Parti al Fondo Altea è pari ad euro 10,00 mensili a decorrere dalla mensilità di ottobre 2018 per ogni dipendente in forza.