L’INPS, con la Circolare n. 35 del 2019, ha fornito istruzioni operative per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dal crollo del ponte Morandi di Genova.
Ecco quanto si legge nella circolare 35/2019.
- Premessa
La legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 269 del 19/11/2018 – Suppl. Ordinario n. 55, ha introdotto l’articolo 4-ter,rubricato “Sostegno al reddito dei lavoratori” che, in deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione di una misura a sostegno al reddito in favore dei lavoratori colpiti dall’evento del crollo del ponte Morandi, avvenuto in data 14 agosto 2018.
- Articolo 4-ter, comma 1. Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
L’articolo 4-ter, comma 1, prevede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che le indennità di cui al comma 1 sono concesse con decreto della Regione, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Istituto, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Per l’anno 2018 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a € 10,22, comprensivo di copertura figurativa e ANF. Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto emanato dalla Regione Liguria.
2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, trasmette all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati delle relative domande aziendali (modello “SR100”).
Per un’efficace gestione dell’indennità in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “18130”, appositamente istituito. Successivamente, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali INPS di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
- Articolo 4-ter, comma 2. Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale
L’articolo 4-ter, comma 2, prevede che in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del crollo del ponte Morandi, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa.
L’indennità viene concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Pertanto, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alla Regione Liguria, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla medesima.
Il decreto di concessione, emanato dalla Regione Liguria a seguito del completamento della fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione dell’indennità una tantum, dovrà essere inviato, a cura della Regione medesima, unitamente all’elenco in formato Excel dei lavoratori beneficiari dell’intervento (Allegato n. 1), alla Direzione generale dell’INPS, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.
Nel suddetto elenco devono essere indicati, per ogni singolo beneficiario, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza (così da consentire il corretto indirizzamento dell’istanza alla Struttura territorialmente competente per il pagamento) e il codice IBAN.
La Direzione generale dell’Istituto, dopo aver verificato la capienza finanziaria, con successivo apposito messaggio provvederà a comunicare alle Strutture territorialmente competenti l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.
3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Strutture territoriali competenti in relazione alla residenza del lavoratore, così come indicata, per ciascun beneficiario, nei file trasmessi dalla Regione Liguria, provvederanno alla liquidazione della prestazione.
Ai fini della liquidazione non è necessaria la compilazione del modello “SR 163” da parte dei beneficiari della prestazione. Ciò in considerazione del fatto che, come ampiamente specificato nei precedenti paragrafi, l’indennità è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede alla relativa istruttoria, anche in relazione ai controlli sulla correttezza dei dati utili alla liquidazione, compreso il codice IBAN.
La prestazione non è soggetta a tassazione.
Per quanto concerne la procedura di acquisizione e pagamento, gli operatori delle Strutture territoriali, per ogni singolo beneficiario, dovranno acquisire una domanda di tipo “E” (sussidio) avvalendosi della procedura informatica “DS WEB”.
Le domande dovranno essere acquisite, richiedendo la numerazione automatica, con anno 2018 e con il seguente codice sussidio:
CRPM (CROLLO PONTE MORANDI);
Regione: 04 [Codice Regione Liguria]
Anno pagamenti: 18
Per il pagamento deve essere utilizzata la funzione di pagamento degli “Interventi per l’occupazione”, selezionando il codice del sussidio in parola.
- Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 30 milioni di euro, previste dal citato articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, sono ripartite nelle seguenti misure: 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 19 milioni di euro per l’anno 2019.
Le risorse finanziarie sono nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’INPS a copertura dei trattamenti autorizzati dalla Regione Liguria.
- Istruzioni fiscali
L’indennità prevista al primo comma dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 109/2018 (cfr. il paragrafo 2 della presente circolare) costituisce reddito imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Coerentemente con quanto puntualizzato nella nota ministeriale prot. n. 40/15923 del 28 novembre 2018, l’indennità una tantum di cui all’articolo 4-ter, comma 2, del decreto n. 109/2018 (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), pari a € 15.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
- Istruzioni contabili
Gli oneri per le prestazioni illustrate nella presente circolare saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), nella quale vengono istituiti i seguenti nuovi conti:
GAU30250 – Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova, di cui all’art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
GAU30251 – Indennità una tantum a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività, di cui all’art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Il debito per le indennità in parola dovrà essere imputato al conto già esistente GPA10029.
I pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, devono essere imputati in DARE del citato conto di debito GPA10029.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU24250 – per il recupero relativo all’indennità a favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova di cui all’art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
GAU24251– per il recupero relativo all’indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, di cui all’art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “01094”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, dal codice bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato 2 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
(Fonte: inps)