La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 5759 del 2019, ha stabilito che se il lavoratore illegittimamente licenziato sceglie l’ indennità sostitutiva al posto della reintegra “non può ricorrere in Cassazione ed eccepire ulteriori motivi che possano giustificare un ritorno sul posto di lavoro” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore).
Vediamo insieme i fatti di causa.
Con sentenza n. 570/2017 la Corte di appello di Venezia accoglieva il ricorso per revocazione della sentenza n. 714/2016 emessa dalla stessa Corte d’appello che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona ex art. 1, comma 57, L.n. 92/2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 24.10.2013 dalla società … s.r.l. al proprio dirigente … e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
La Corte distrettuale rilevava che la sentenza oggetto di revocazione aveva ignorato una chiara circostanza fattuale risultante dagli atti e dai documenti di causa, non contestata tra le parti e di natura decisiva consistente nell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, comma 3, della L.n. 300/1970 da parte del dirigente in data 22.4.2014 ossia all’esito dell’ordinanza (di accoglimento della domanda di reintegrazione) emessa dal Tribunale di Verona in sede sommaria ex art. 1, comma 49, L.n. 92/2012. In accoglimento del ricorso per revocazione, dunque, la Corte distrettuale escludeva la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno per il periodo successivo all’esercizio dell’opzione da parte del dirigente.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, che veniva rigettato dalla Corte Suprema.
Per quel che qui interessa, la Corte ha ritenuto che in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18, quinto comma, della L.n. 300/1970, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’ indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336, secondo comma, c.p.c., sicché la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all’ indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione. Si è altresì affermato che l’esercizio dell’opzione ha effetti estintivi del rapporto di lavoro (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) e che tale diritto non è temporalmente limitato, quanto al termine iniziale, dall’emissione dell’ordine di reintegra del giudice e può, dunque, essere esercitato anche a prescindere da tale ordine.