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La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 3896 del 2019, ha ribadito un importante principio in tema di sanzioni disciplinari e cioè quello secondo il quale spetta in via esclusiva al datore di lavoro il potere di applicarle e di stabilirne l’entità in base alla gravità dell’illecito commesso dal lavoratore. Infatti ad avviso della Corte Suprema, tale facoltà rientra nel più ampio potere di organizzazione dell’impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41 della nostra Costituzione. Per tale motivo dunque, il giudice, chiamato a decidere della legittimità di una sanzione, non può né sostituirsi al datore di lavoro né tanto meno rideterminarne la misura (anche qualora ritenga la sproporzione tra violazione accertata e misura sanzionatoria applicata).

Questi i fatti di causa.

“1. La Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Como ed ha dichiarato illegittime le sanzioni disciplinari (sospensione per cinque giorni dal lavoro e dalla retribuzione ridotti a due dalla sentenza di primo grado) irrogate dalla (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti dipendenti della società con la qualifica di operatore di esercizio del c.c.n.l. autoferrotranvieri e mansioni di autista di linea.

2. La Corte territoriale, nel richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte, ha rammentato che esula dai poteri del giudice ridurre la sanzione ritenuta sproporzionata che dunque può solo essere annullata. Ha quindi accertato che la sospensione sino a cinque giorni dal lavoro e dalla retribuzione può essere irrogata, ai sensi dell’articolo 42 del c.c.n.l. autoferrotranvieri nel caso di “volontario inadempimento dei doveri d’ufficio o per negligenza la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell’azienda“. Ha poi accertato che la condotta contestata ai lavoratori (di non aver effettuato volontariamente, in una giornata lavorativa, sul mezzo condotto, il servizio di controllo e strappo dei biglietti causando un danno all’azienda defraudata dei suoi averi), che non era stata da questi contestata nella sua materialità, doveva essere valutata nell’ambito dell’aspro conflitto sindacale esistente, nel cui contesto si era manifestato anche un dissenso tra le stesse organizzazioni sindacali, e perciò l’inadempimento, pur volontario, esulava dalla sfera di valutazione dei singoli lavoratori. Ha poi evidenziato che la mansione prevalente cui erano addetti i lavoratori era la guida e che perciò, nell’economia del sinallagma contrattuale, la condotta tenuta non era connotata da una gravità tale da giustificare la misura massima della sanzione applicata.

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3. Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi cui resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”.

Ad avviso della Corte Suprema, come sopra si è detto, il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso. Ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della stessa riducendone la misura (Cass. 16/08/2004 n. 15932, 21/05/2002 n. 7462 e 16/11/2000 n. 14841). Solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore poiché in tal modo non è sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima (cfr. Cass. 13/04/2007 n. 8910). Nel caso in esame è la stessa società ricorrente ad aver agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare che le sanzioni disciplinari irrogate erano legittime e solo a seguito della costituzione in giudizio dei lavoratori che in via riconvenzionale ne avevano chiesto, invece, l’annullamento, ha genericamente sollecitato il giudice ad una “valutazione anche diversa della congruità della sanzione rispetto al fatto” ma non ha precisato affatto quale, secondo la sua valutazione sarebbe stata la sanzione irrogabile in via alternativa.  In tal modo ha demandato al giudice non solo una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione da irrogare ma anche, in concreto, la scelta della misura disciplinare da adottare. Ha sollecitato l’esercizio di quel potere disciplinare che invece è precluso al giudice.

La Corte Suprema per tali ragioni ha quindi rigettato il ricorso.

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