Advertisement

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 4951 del 2019, ha stabilito che indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai lavoratori delle cooperative deve essere garantito un trattamento economico minimo che non sia inferiore ai minimi previsti, per le medesime prestazioni, dal contratto collettivo di settore o della categoria affine siglato dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

In pratica la Cassazione, con riferimento all’art. 3 della L.n. 142/2001, ha desunto che “le società cooperative sono tenute ad applicare al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”. Mentre con riferimento all’art.  7, comma 4, del D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008 ha desunto che “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori … i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Ad avviso della Corte Suprema, dunque, l’applicazione di tale regola non va a ledere il c.d. pluralismo sindacale, poiché la scelta del legislatore di stabilire standard minimi inderogabili di fatto non impedisce alle cooperative di scegliere liberamente il CCNL da applicare, ma si limita semplicemente a limitarne l’operatività con riferimento al trattamento retributivo minimo. Inoltre la Corte ha precisato che le norme di legge di cui sopra (art. 3 e art. 7) richiamano i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost. di cui si impone l’osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.

In pratica la Corte Suprema ha evidenziato come la legge, di fronte alla miriade di contratti collettivi esistenti nel settore delle cooperative, intenda contrastare le c.d. forme di dumping salariale, affidando i diritti dei lavoratori dal punto di vista economico a quanto disciplinato dai CCNL stipulati con le organizzazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) comparativamente più rappresentative al livello nazionale, quale punto di riferimento per la determinazione del trattamento economico minimo complessivamente dovuto ai lavoratori delle coop.

Advertisement

Advertisement