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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39/2019, il Decreto 22 dicembre 2018, n. 151 (Regolamento di attuazione della direttiva 1009/52/CE) che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) con il quale il Ministero dell’Interno di concerto con quello della Giustizia, dell’Economia e del Lavoro, ha determinato e aggiornato il costo medio del rimpatrio di lavoratori stranieri vittime di assunzioni illegali, fissandolo ad euro 1398. 

In pratica il decreto 151/2018 (che entrerà in vigore il prossimo 2.3.2019) riguarda la disposizione comunitaria contenuta nell’art. 5, par. 2, lettera b), secondo cui le sanzioni inflitte in caso di violazione del divieto di assunzioni illegali includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio. Pertanto il giudice, nella sentenza di condanna, applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria relativa al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

A norma dell’art. 1 del decreto 151/201, il costo medio del rimpatrio (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109), “avuto riguardo  all’anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla  media nel triennio che precede l’anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale  degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno”.  Il costo medio del rimpatrio è  aumentato nella  misura  del 30%  in ragione all’incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell’unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali  del  calcolo siano superiori o inferiori a 50.

L’importo, come sopra determinato, verrà poi aggiornato con decreto direttoriale entro il 30 gennaio di ogni anno.

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In base all’art. 22 del T.U. Immigrazione, questa sanzione accessoria viene applicata  al datore di lavoro (già punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore) quando occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure quando è stato revocato o annullato.

La sanzione accessoria, inoltre, può essere applicata anche ai datori di lavoro stagionali che hanno occupato irregolarmente extracomunitari irregolari (art. 24 del D.lgs. 286/1998,)

Infine anche il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ICT (rilasciato ai sensi del comma 17 del citato articolo o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, anche nel caso in cui sia stato rilasciato da altro Stato membro ai sensi dell’art. 27-sexies) sono tenuti a pagare la sanzione accessoria per assunzioni illegali di cui al decreto.

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