La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2743 del 2019, ha confermato il licenziamento intimato ad un lavoratore che usufruiva dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere la suocera ma per andare al mare. Il lavoratore veniva scoperto dal datore di lavoro grazie ai post che questi aveva pubblicato sui social e anche dalle indagini effettuate da una agenzia investigativa.
Questi i fatti all’esame della Suprema Corte.
Con sentenza del 12 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da E.R. nei confronti della D.V.T. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al primo dalla Società per essere stato accertato a carico del dipendente, anche grazie a quanto dallo stesso postato sui social, che, in una giornata di permesso richiesta ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere la suocera con il medesimo residente a Pozzuoli e ivi presente quel giorno egli si trovava in altra località di mare in Calabria-
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la presenza della suocera del R. a Pozzuoli mentre lo stesso si trovava in altra località, per essere lecito l’accertamento in tal senso eseguito dall’agenzia investigativa incaricata dalla Società ed acquisibili agli atti sia il materiale fotografico prodotto sia la dichiarazione testimoniale degli investigatori, idonei a suffragare, anche in difetto di specificazione sulle fotografie della data e dell’orario dello scatto ed in presenza di altra testimonianza valutata, peraltro, inattendibile, la circostanza e, conseguentemente, sussistente l’abuso e di gravità tale da risultare proporzionata l’irrogazione della sanzione espulsiva.
La Corte Suprema, in adesione al ragionamento dei giudici di merito, ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente, poiché tale provvedimento risultava essere proporzionato alla gravità della sua mancanza, consistita – come sopra si è detto – dall’abuso del permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992. L’uomo, infatti, si trovava in una località di mare in Calabria, mentre l’anziana suocera (per la quale fruiva dei permessi) era stata in casa a Pozzuoli.
Per la Corte, ai fini della configurabilità dell’abuso in questione, la sola presenza del ricorrente in altro luogo, è sufficiente di per sé a legittimare il licenziamento.