La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 25561 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: il licenziamento orale “non soggiace al termine di decadenza dell’impugnazione stragiudiziale, ma è applicabile solo al termine prescrizionale” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore).
Vediamo insieme i fatti di causa.
La Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello proposto dal sig. …., confermando la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente al sig. .. in data ….
La Corte territoriale riteneva infondate le censure dell’appellante relative a omessa pronuncia in ordine all’eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto, in ragione dell’individuazione nell’atto del petitum (sia formale che sostanziale) e della causa petendi; la Corte rilevava del pari l’infondatezza della censura attinente l’avvenuta decadenza del lavoratore dal potere di proporre impugnazione avverso il licenziamento, ritenendo inapplicabile la previsione di cui all’art. 8 L. 604/1966 alla luce dell’incontestata oralità del licenziamento.
Relativamente alla questione del licenziamento orale, la Suprema Corte ha ribadito – anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale – che l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale è sottratta all’onere dell’impugnazione stragiudiziale in ragione dell’assenza di un atto scritto da cui l’art. 6 della L. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della legge 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione (cfr. Cass. 9.11.2015 n. 22825). Orientamento questo a cui risulta essersi correttamente attenuta – nel caso di specie – la Corte di merito, che ha fondato la propria decisione sul dato incontestato dell’oralità del licenziamento e sulla conseguente inapplicabilità del termine di cui all’art. 6 della L.n. 604 del 1966 per proporre impugnazione, con la conseguenza che il licenziamento risulta assoggettato al solo termine prescrizionale.
Per comodità si riporta di seguito il testo dell’art. 6 della L.n. 604/1966.
Art. 6.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di ((180)) giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) ((12))
A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge è competente il pretore.
————- AGGIORNAMENTO (10) La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 32, comma 1-bis) che “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
————- AGGIORNAMENTO (12) La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l’art. 1, comma 39) che “Il termine di cui all’articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.