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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 25103 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Illegittimo il rifiuto dell’azienda di far tenere assemblee sindacali sul luogo di lavoro” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 11 ottobre 2018).

Di seguito i fatti di causa.

Con la sentenza n. 98/2013, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 12.9.2008 dal Tribunale di Parma con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla .. srl nei confronti di …. avverso i decreti emessi ex art. 28 legge n. 300 del 1970, con cui era stato ordinato alla società di non ripetere il comportamento di rifiuto allo svolgimento, all’interno del luogo di lavoro, delle assemblee sindacali indette da …. per il giorno … nonché di consentire lo svolgimento nei locali aziendali delle assemblee sindacali regolarmente indette ex art. 20 legge n. 300/1970.

Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione … sul presupposto, tra gli altri, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, siccome la … aveva diritto, quale organizzazione sindacale firmataria del CCNL, di costituire (ovvero di recepire l’iniziativa dei lavoratori della società volta alla costituzione di una rappresentanza sindacale interna) una rappresentanza sindacale all’interno dell’unità produttiva, aveva poi anche diritto ad indire le assemblee dei lavoratori presso la … s.r.l., e ciò in violazione del principio di esclusività di tale diritto in capo alla rappresentanza sindacale. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente la Corte di merito aveva errato poiché aveva esteso il diritto di convocazione di assemblea ad una associazione sindacale esterna, ossia senza quel legale essenziale e logico con i lavoratori dell’unità produttiva.

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Ad avviso della Corte Suprema, invece, il potere di convocazione delle assemblee ex art. 20 L.n. 300/1970, spetta esclusivamente alla R.S.A. di cui all’art. 19 della stessa legge, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo (come affermato dalla Corte Costituzionale), rimarcando quindi la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l’esercizio del diritto unicamente ad organismi sindacali dotati di effettiva rappresentanza dei dipendenti dell’azienda. Tuttavia, ha proseguito la Corte Suprema, sono fatte salve le pattuizioni di maggior favore ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 citato (“Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali”). Ed infatti, sotto tale profilo, le Sezioni Unite della Cassazione nel riconoscere il diritto di convocare l’assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno sottolineato che l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Costituzione può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo tracimare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell’art. 17 L.n. 300/1970 e dell’esistenza di una effettiva rappresentatività: e tali limiti nel caso in esame non risultano violati atteso che la … è firmataria del contratto collettivo applicato nella unità produttiva.

La Corte Suprema dunque rigettava il ricorso proposto con il principio di diritto sopra enunciato.

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