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Mesotelioma non professionale, estesa la prestazione per un triennio

Mesotelioma non professionale, estesa la prestazione per un triennio

L’INAIL, con la circolare n. 36 del 2018, ha fornito istruzioni circa l’erogazione – nel triennio 2018 – 2020 – della prestazione economica una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 36/2018.

Soggetti aventi diritto

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

Prestazione

L’importo della prestazione economica è confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.

La suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303. Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni.

La prestazione assistenziale a carico del Fondo è erogata agli aventi diritto purché non sia intervenuta la prescrizione di cui all’articolo 2946 cod. civ.

Esposizione familiare o ambientale all’amianto

Premesso che, come sopra rappresentato, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia, come già indicato nella circolare Inail 6 novembre 20154, n. 76, che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia. …

Accesso al beneficio da parte dei malati

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190).

Si rinvia per tutte le informazioni del caso al testo integrale della circolare 36 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INAIL)

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