L’ANPAL, con la nota 0011122 del 7 settembre 20188, ha fornito agli interessati ulteriori indicazioni operative per la presentazione della richiesta dell’assegno di ricollocazione, ai sensi dell’art. 24 bis del d.lgs. n. 148/2015, come introdotto dall’art. 1, comma 136, della legge n. 205 del 2017.
Si legge quanto segue nella suddetta nota.
Ad integrazione delle note operative di cui alla comunicazione prot. 9352 del 23 luglio 2018, si forniscono ulteriori indicazioni. Si comunica che, qualora la scadenza (stabilita in 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione) per la presentazione delle prenotazioni per l’assegno di ricollocazione cada in un giorno festivo, la scadenza stessa è posticipata sino al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, si informa che, per gli accordi di ricollocazione stipulati in data antecedente alla messa on line del portale http://adrcigs.anpal.gov.it, saranno accolte le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall’attivazione del portale stesso (ossia entro il 24 agosto 2018)”.
In pratica le lavoratrici e i lavoratori interessati, cioè coinvolti in tali accordi in caso di CIGS – cassa integrazione guadagni straordinaria da luglio 2018 possono prenotare l’assegno di ricollocazione tramite portale ANPAL.
Come l’ANPAL ha precisato, la prenotazione va effettuata entro “30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione” e nel caso in cui tale scadenza coincida con un giorno festivo, tale scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Quindi per gli accordi stipulati prima del 25 luglio 2018 (cioè, come specificato nella nota, prima della messa on line del portale adrcigs dell’ANPAL) saranno accolte “le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall’attivazione del portale stesso” e cioè entro il 24 agosto 2018.
Per saperne di più sulle altre norme di riferimento per la presentazione dell’assegno di ricollocazione cliccare qui.
Mentre per effettuare la prenotazione dell’assegno cliccare qui.
(Fonte: ANPAL)