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Visite fiscali in caso di malattia e invio certificazione telematica, le istruzioni INPS

Assenza alla visita per invalidità civile, nuova gestione INPS

Cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia? Lo spiega l’INPS con una Guida sulla certificazione di malattia per i lavoratori privati e pubblici e sulle visite fiscali di controllo.

L’Istituto, a mezzo della guida, risponde infatti a tutte le domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro quel che bisogna fare quando, a causa di una malattia, non possono recarsi al lavoro.

La prima cosa da fare, si legge nel comunicato INPS,  è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS. Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

Il lavoratore, si legge ancora nel comunicato INPS, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).

L’INPS, poi chiarisce che nel certificato il medico deve indicare (solo se ricorrono): l’evento traumatico e le agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali

L’Istituto ha poi precisato che le visite fiscali di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto stesso o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico come segue:

lavoratori privati: sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19;

i lavoratori pubblici: sono tenuti ad essere reperibili nelle fasce 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

In sintesi dunque in caso di malattia:

il LAVORATORE deve:

il MEDICO CURANTE deve:

L’INPS e il DATORE DI LAVORO possono:

(FONTE: INPS)

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