L’INPS, con il Messaggio n. 2937 del 2018, chiarisce la suddivisione di competenze fra l’Istituto e i Comuni per la verifica dei requisiti di accesso alla prestazione e fornisce le prime istruzioni amministrative relativamente alla gestione dell’attività di riesame delle domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute.
Il riesame delle domande può avvenire su istanza di parte. Il richiedente la prestazione di REI che intende contestarne l’esito può chiedere il riesame della domanda presso la struttura INPS che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla sua ricezione. L’istanza di riesame va presentata, alla sede territoriale INPS, in forma cartacea direttamente allo sportello, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS o per posta ordinaria.
Il riesame può avvenire d’ufficio quando, a seguito di una rinnovata verifica sulla fase istruttoria, emerge una difformità con l’esito di prima istanza.
L’esito del riesame viene notificato al richiedente la prestazione.
Ma vediamo nel dettaglio quanto si legge nel messaggio 2937/2018.
- Il riesame delle domande di ReI. La divisione di competenze tra i Comuni e l’INPS per la verifica dei requisiti
Facendo seguito alle numerose richieste pervenute, sia dalle Strutture territoriali INPS che dai Comuni impegnati nell’attività di raccolta, istruttoria e trasmissione delle domande di ReI, con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni amministrative in merito alla gestione dei riesami delle domande di ReI.
In particolare, è necessario chiarire la suddivisione di competenze fra l’INPS e i Comuni, i due enti coinvolti nell’attività istruttoria.
L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza, il soggiorno e, solo al momento di presentazione della domanda se presentata entro il 31 maggio 2018, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
La verifica dei requisiti relativi alla residenza ed alla cittadinanza è di competenza del Comune, come previsto dall’articolo 9, comma 3, del predetto decreto e chiarito con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, avallata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per cui la funzione di riesame relativa a detti requisiti è in capo ai medesimi.
In merito ai requisiti familiari, previsti per le domande presentate entro il 31 maggio 2018 (cfr. la circolare n. 57 del 28 marzo 2018, paragrafo 2.2, così come precisato dal messaggio n. 1972 dell’11 maggio 2018), spetta al Comune la verifica dello specifico requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica, mentre, in merito al requisito della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore si precisa che, come già chiarito con il messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ferma restando la verifica del requisito sulla DSU effettuata dall’Istituto, il Comune potrà inserire l’esito del controllo relativamente alla presenza del tutore nel nucleo, in assenza di genitore convivente.
Giova precisare che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 0002503 del 4 aprile 2018 nella definizione di tutore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, rientra anche quella di amministratore di sostegno e di curatore. Per la sussistenza del requisito familiare tutte e tre le figure devono essere necessariamente componenti del nucleo familiare richiedente il ReI, indipendentemente dal grado di parentela del disabile.
Diversamente, per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.
È necessario, inoltre, precisare che fino a quando la domanda è in stato “bozza” e la stessa non transita in stato “completata”, i dati inseriti in procedura, ivi comprese le risultanze dei controlli, sono sempre modificabili.
Si chiarisce, infine, anche a seguito di interlocuzione con il Ministero vigilante, che l’individuazione del nucleo familiare scaturisce dalla dichiarazione ai fini ISEE del cittadino, nella quale il nucleo è autodichiarato. Poiché i Comuni sono gli enti tenutari delle anagrafi dei residenti, sulla cui base (fatte salve le ipotesi previste dal D.P.C.M. n. 159 del 2013) è costruito il nucleo ISEE, agli stessi enti compete (ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000) la verifica della veridicità della composizione del nucleo così come autodichiarato in DSU.
- Il riesame su istanza di parte
Il richiedente la prestazione di ReI può presentare istanza di riesame dopo l’emanazione del provvedimento con il quale la domanda è stata definita; eventuali istanze di riesame presentate prima della definizione del procedimento devono essere gestite come mere istanze di sollecito.
Il richiedente che, a seguito della definizione della domanda di ReI, intenda contestarne l’esito può proporre apposita istanza di riesame presso la Struttura INPS che ha emanato il provvedimento, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
L’istanza deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente attraverso una delle seguenti modalità:
- in forma cartacea, direttamente allo sportello;
- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS;
- per posta ordinaria.
A seguito del riesame, la Struttura territoriale procede, in sede di autotutela, alla conferma del provvedimento già emanato o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi, l’esito è notificato al richiedente la prestazione.
Laddove l’istanza di riesame abbia ad oggetto i requisiti la cui verifica compete ai Comuni (cfr. precedente paragrafo 1), ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Struttura INPS interesserà il Comune competente, che potrà valutare la fondatezza delle ragioni espresse nell’istanza di riesame, comunicandone l’esito all’Istituto, che a sua volta provvederà a notificarlo al richiedente.
- Il riesame di ufficio
Qualora, a seguito di una rinnovata verifica dei controlli effettuati in sede di istruttoria o di una effettuazione degli stessi oltre il limite temporale (con efficacia ordinatoria), rispettivamente di 15 o 5 giorni lavorativi, assegnato al Comune e all’INPS per la conclusione del procedimento istruttorio, emerga una difformità con l’esito procedimentale di prima istanza, l’INPS procede alla riforma, in autotutela, del provvedimento già emanato, notificando il relativo esito al richiedente.
Il riesame d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale, quando sia stato inserito, da parte del Comune o dell’INPS, un esito delle verifiche istruttorie non conforme alle risultanze documentali.
- Riesami in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni
Quanto illustrato per le ipotesi di riesame relative agli esiti dell’istruttoria si applica anche laddove la domanda, accolta in prima istanza, venga successivamente revocata o posta in decadenza.
Anche in questi casi, in relazione alla competenza amministrativa per la verifica del requisito il cui venir meno ha causato la revoca o la decadenza, la decisione sul riesame competerà al Comune o all’INPS, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
In merito alle competenze dei Comuni, sono disponibili in procedura le utility per gestire le seguenti motivazioni di revoca (si ricorda che la revoca opera ex tunc e comporta il recupero di quanto indebitamente percepito):
- mancanza del requisito di cittadinanza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
- mancanza del requisito di residenza ex art. 3 del decreto n. 147/2017;
- assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- assenza nella DSU/ISEE, alla richiesta di ReI, di persona disabile ed almeno un suo genitore/tutore, ex art. 3 del decreto n. 147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- composizione del nucleo familiare autodichiarata in DSU non veritiera (art. 71 del D.P.R. 445/2000).
La Struttura INPS, per le verifiche dei requisiti di propria competenza, procede in sede di autotutela alla conferma del provvedimento o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi, l’esito del riesame è notificato al richiedente.
In merito, infine, alle sanzioni di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 147/2017, la cui disciplina sarà oggetto di successivo messaggio, si anticipa che l’istituto del riesame si applica nelle ipotesi in cui non è previsto per legge il ricorso amministrativo.
Con successivo messaggio verrà comunicato anche il rilascio della funzione informatica, con le relative indicazioni operative.
(Fonte: INPS)