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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza sentenza 19014 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Non costituisce variazione dell’orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’utilizzo del lavoratore dipendente che dopo essere stato impiegato in turni di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo su 37 ore settimanali, lo sia in turni continui e avvicendati di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo su 40 ore settimanali” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 18 luglio 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 19014/2018.

Con sentenza in data 19 gennaio 2015, la Corte d’appello di Bologna accertava il diritto di … alla costituzione di un rapporto a tempo pieno di 40 ore settimanali e turnazione 4 +2 con decorrenza dal 1° giugno 2002 e condannava la datrice .. s.p.a. alla trasformazione del rapporto da tale data e al pagamento, in favore del predetto, delle differenze retributive maturate dall’8 novembre 2002, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la trasformazione, a far data dal giugno 2002 per il suo diverso continuo impiego, del rapporto di lavoro di …, da tempo pieno su sette giorni settimanali con modalità diverse da quelle in turni continui e avvicendati articolato su 37 ore settimanali, a norma dell’art. 9, tredicesimo comma del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, in uno a tempo pieno di 40 ore settimanali e turnazione 4+2, a norma dell’art. 9, terzo comma CCNL cit. E ciò nella sufficienza, così come per il mutamento da tempo parziale a tempo pieno, al di là della risultanza del negozio costitutivo del rapporto di lavoro, della sua concreta attuazione tra le parti.

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Infine, essa disattendeva l’eccezione di prescrizione, per la richiesta del lavoratore delle differenze retributive dell’8 novembre 2002, ossia dal quinquennio precedente l’atto di costituzione in mora (con raccomandata dell’8 novembre 2007).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

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