L’INPS, con il Messaggio n. 2725 del 2018 che integra il precedente Messaggio n. 1618 del 2018, ha specificato che anche i professionisti agronomi e forestali – iscritti ai rispettivi albi – sono abilitati, quali datori di lavoro agricoli, agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei propri dipendenti, in relazione alle sole aziende da essi amministrate.
Si legge quanto segue nel messaggio 2725/2018.
Con la circolare n. 28/2011, al paragrafo 5 è stato chiarito che, “con riferimento ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate”, sono soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici (cfr. anche la Circolare n. 45 del 2018).
In aggiunta a tale elenco, con il presente messaggio si precisa che sono abilitati alla cura degli adempimenti suddetti anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi, ai quali era stata già estesa, con la circolare n. 72/2008, “la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS”.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (recante l’Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), come integrata e modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, “sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali [tra l’altro]: a) la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.
Si precisa che tali soggetti sono abilitati ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate.
Pertanto, ad integrazione del Messaggio n. 1618 del 2018, per la profilazione dei periti agrari, periti agrari laureati, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, si fa presente che i predetti professionisti dovranno inviare all’indirizzo e-mail posagri.deleghe@inps.it l’accordo o la lettera di incarico in base ai quali è previsto quanto segue:
- per i dottori agronomi e i dottori forestali la cura della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, e consulenza dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 152/1992);
- per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 11, lett. b), della legge n. 251/1986);
- per i periti agrari e i periti agrari laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata (art. 2, lett. a), della legge n. 434/1968, così come modificato dall’articolo 2 della legge n. 54/1991).
Per completezza di esposizione, al fine della profilazione della delega, i professionisti di cui sopra (dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici, agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati) dovranno inviare all’indirizzo e-mail posagri.deleghe@inps.it i seguenti documenti:
- documento di riconoscimento;
- copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- copia del tesserino di iscrizione all’albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale;
- copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A parziale rettifica del messaggio n. 1618/2018 si segnala che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si ribadisce infine che, a seguito della trasmissione della suddetta documentazione, il professionista sarà censito nel sistema delle deleghe nella qualità di intermediario e, al fine di rendere operativa la delega, dovrà richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura territoriale competente, che sulla base del precedente censimento gli conferirà il profilo corrispondente.
(Fonte: INPS)