L’INPS, con la Circolare numero 83 del 2018, ha illustrato le modalità di calcolo per l’anno 2018 dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 83/2018.
1. Lavoratori agricoli dipendenti
Nei confronti dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 e nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 28,90%.
Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,90%, così come ripartita nella seguente tabella.
Aliquote e Coefficienti di riparto – Decorrenza 1 gennaio 2018
Autorizzati entro il 30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
Aliquota Base 0,11%
0,003806 |
Quota Pensione
28,79%
0,996194 |
Totale IVS
28,90%
1,000000 |
Autorizzati dal 31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto |
0,11%
0,003806 |
28,79%
0,996194 |
28,90%
1,000000 |
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero.
Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria – Decorrenza 1° gennaio 2018
Classi |
Classi di reddito settimanale | Reddito settimanale
medio imponibile |
Quota Pensione
22,00% RM |
Addizionale
legge 233/90 2,00%RM |
Addizionale
legge 160/75 (€ 0,67 x 3) |
Contributo Totale |
1° | Fino a
€ 227,10 |
€ 227,10 |
€ 49,97 |
€ 4,55 |
€ 2,01 |
€ 56,53 (a) |
2° | Oltre
€ 227,10 Fino a € 302,80 |
€ 264,95 |
€ 58,29 |
€ 5,30 |
€ 2,01 |
€ 65,60 (a) |
3° | Oltre
€ 302,80 Fino a € 378,50 |
€ 340,65 |
€ 74,95 |
€ 6,82 |
€ 2,01 |
€ 83,78 |
4° | Oltre
€ 378,50 |
€ 416,35 |
€ 91,60 |
€ 8,33 |
€ 2,01 |
€ 101,94 |
(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:
– € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
– € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordatadopo il 31 dicembre 1995.
3. Contributi integrativi volontari di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr. la Circolare n. 44 del 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 2006.
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato 1).
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell’articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184/1997, i coloni e i mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2018 dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997 (Allegato 2).
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
Base IVS | 0,005715 |
Quota Pensione | 0,994285 |
Totale | 1,000000 |
(Fonte: INPS)