La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16590 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “non costituisce illecito disciplinare, né fattispecie determinativa da danno ingiusto, attribuire al proprio datore di lavoro, in uno scritto difensivo, atti o fatti, pur non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25.6.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 16590/2018.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da …, ex dipendente della s.p.a. … con funzioni di dirigente, aveva dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato al predetto il 2.5.2011 e condannato la società al pagamento di una somma, comprensiva di una indennità sostitutiva del preavviso ed indennità supplementare, commisurata ad undici mensilità.
Con sentenza dell’11.5.2016, la Corte di appello di Roma rilevava che il licenziamento era stato intimato per avere il …, in sede di giustificazioni rese in relazione ad una precedente contestazione, relativa ad assenza ingiustificata dal lavoro per i giorni dal 9 al 16 marzo 2011, travalicato il proprio diritto di difesa formulando accuse di particolare gravità nei confronti della società, con utilizzo di espressioni contenenti il riferimento ad “addebiti contestati in assoluta malafede”, all’avere il datore di lavoro “costruito a tavolino una serie di accuse infamanti e pretestuose” “sulla base di false affermazioni”, all’ulteriore assunto secondo cui “non si comprende, se non nella logica della malafede, il perché l’azienda, pur in presenza di una lunga assenza … non mi abbia contattato per avere informazioni”, espressioni tutte di contenuto offensivo, confermato anche in successiva nota di riscontro fornita alla contestazione del 4 aprile, nella quale si parlava di “accanimento e pervicacia inusitata”, di “atti emulativi e chiaro intento di recare grave ed ingiusto danno…”.
Tale contegno aveva indotto la società ad avanzare ulteriore contestazione, cui il ricorrente aveva dato riscontro con lettera di giustificazioni del 4 aprile 2011, nella quale aveva chiesto di essere personalmente sentito, pur non rendendosi, poi, mai disponibile, né documentando l’impossibilità di presenziare ad un incontro con i rappresentanti della società.
Il recesso per giusta causa era stato intimato dalla società il 2 maggio 2011.
La Corte d’appello, per quel che strettamente rileva nella presente sede, riteneva che non fosse giustificata, a fronte di legittimo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro – che pure era poi receduto dall’irrogare una sanzione disciplinare all’esito delle giustificazioni rese – la reazione del dipendente, il quale aveva apostrofato la società ad i suoi rappresentanti con espressioni di carattere offensivo travalicando i limiti di una pur legittima replica alla contestazione, concernente l’assenza apparentemente ingiustificata, e che ciò rendesse ragione della non arbitrarietà o pretestuosità del provvedimento disciplinare adottato, giustificato dalla rottura del rapporto fiduciario e tanto più necessario in considerazione della posizione dirigenziale del lavoratore.
Evidenziava la Corte come neanche il contesto evocato dal giudice di primo grado era risultato confermato quanto ad intenti discriminatori e ritorsivi da parte del datore, che aveva agito sulla base di spiegabili scelte aziendali, seppure non gradite al …..
Riteneva, quindi, che neanche il contesto aziendale potesse essere assunto a giustificazione della esorbitante reazione in sede di giustificazioni rese all’azienda in relazione alla contestazione di assenze ingiustificate dal lavoro.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.