La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16247 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Il giudice, ai fini della valutazione del mobbing e del demansionamento, non può limitarsi a considerare ammissibile e quasi inevitabile il sarcasmo dei compagni di lavoro nei confronti del collega, dipendente delle poste, che considerava dequalificante la mansione di portalettere. Per i giudici di merito l’uomo, caratterialmente, dimostrava una “notoria ancestrale ripugnanza” per attività utili o sociali a fronte di una netta preferenza per le mansioni da svolgere seduto alla scrivania” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.6.2018).
Vediamo insieme i fatti di causa.
La Corte d’Appello di Ancona, dopo aver riunito l’appello proposto da …, dipendente di …spa, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona n. 509 del 30.9.2008, resa tra il …. e … spa, e l’appello promosso da INAIL avverso la sentenza n. 268 del 20.4.2010 del Tribunale di Ancona, resa tra il … ed INAIL, ha respinto l’appello principale e quello incidentale di … spa in relazione alla sentenza n. 509/2008 ed ha accolto l’appello dell’INAIL in relazione alla sentenza n. 268/2010 respingendo la domanda del …..
In relazione agli appelli principali del … ed incidentale della società … spa avverso la sentenza n. 509/2008 la corte territoriale ha sostanzialmente confermato la decisione del Tribunale di mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da mobbing e di accoglimento della domanda di illegittimità delle sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore, ma escludendo la sussistenza di una condotta mobbizzante posta in essere dalla società datrice di lavoro, come ritenuto dal primo giudice.
La Corte non ha ritenuto che vi fossero elementi per ravvisare il mobbing in quanto il …. si era rifiutato di svolgere le mansioni di portalettere che non erano dequalificanti, che non vi erano stati nei suoi confronti atti di ostilità, che anzi egli aveva effettuato molte denunce che avevano dato luogo a procedimenti penali risoltisi con assoluzioni; che non sussistevano manifestazioni di ostilità nei confronti del … da parte dei colleghi di lavoro, essendosi trattato solo di qualche minima manifestazione di sarcasmo nei suoi confronti, ma pur sempre di manifestazioni critiche civili.
La Corte territoriale ha respinto il ricorso incidentale di … ritenendo sproporzionate le sanzioni disciplinari, ma ha poi accolto l’appello dell’INAIL e ha riformato la sentenza n. 268/2010, escludendo l’esistenza di una patologia psichica come riscontrata dal consulente tecnico di ufficio in primo grado, in termini di tecnopatia ed affezione riconducibile all’ambiente di lavoro, essendo del tutto normali le condizioni di lavoro ed essendosi trattato solo di un malessere derivato da un disadattamento alla condizione lavorativa tutta propria del lavoratore non riconducibile all’ambiente lavorativo.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.