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Integrazioni salariali straordinarie per apprendistato professionalizzante nel settore editoria

Trattamento di quiescenza dei professori universitari e ricercatori

L’INPS, con il Messaggio n. 2449 del 2018, ha fornito informazioni circa l’estensione delle integrazioni salariali straordinarie ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del settore editoria.

Ecco quanto si legge nel messaggio 2449/2018.

Premessa

Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, recante “disposizioni  per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici”, ha aggiunto al D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-bis rubricato «Disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria».

In osservanza allo spirito di riordino della materia degli ammortizzatori sociali, la richiamata norma si prefigge l’intento di ricondurre il settore dell’editoria, precedentemente destinatario di una normativa speciale in materia di integrazione salariale straordinaria, nell’ambito della disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. La novella legislativa non ha, tuttavia, determinato l’attrazione totale della disciplina della CIGS per l’editoria al regime generale in quanto, in considerazione delle particolarità del settore, vengono mantenute e previste talune disposizioni particolari.

A norma dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 69/2017, le disposizioni di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018.

Riguardo agli aspetti normativi di carattere generale, si richiamano le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 21/2017 e n. 5/2018.

Con il presente messaggio si illustrano i profili specifici relativi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

  1. Aspetti normativi e contributivi riguardanti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

L’articolo 25-bis, di cui in premessa, definisce le particolari modalità di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie per le imprese del settore editoria.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari la norma annovera, tra gli altri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali, per esplicita disposizione normativa, si applicano gli obblighi contributivi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, ossia quelli previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.

A tale riguardo, si evidenzia che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali sono già destinatari della disciplina riguardante le integrazioni salariali ordinarie (cfr. il messaggio n. 24 del 5/01/2016).

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25-bis, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono destinatari anche della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in deroga al principio generale di cui all’articolo 2, comma 2 (non richiamato appunto dall’articolo 25-bis), che prevede invece la sola applicazione della CIGO agli apprendisti nei casi in cui l’impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie.

Ulteriore deroga ai principi generali di cui all’articolo 2, comma 2, si ravvisa nel fatto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere alla CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 e non, come generalmente disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, per la sola causale di crisi aziendale.

La suddetta disciplina è, infatti, chiaramente delineata dal decreto interministeriale n. 100495/17, che definisce i criteri di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinario ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell’editoria. Nello specifico, l’articolo 4 prevede l’ammissione di tutti i dipendenti di cui all’articolo 2 del medesimo D.I. e, quindi, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, alle causali ivi indicate (riorganizzazione aziendale in presenza di crisi; crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e alle relative disposizioni attuative).

In relazione a quanto precede, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO), anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS). Si precisa che tale ultima contribuzione (CIGS) è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall’impresa.

  1. Modalità operative

Ai fini dell’esposizione sul flusso Uniemens dei lavoratori in oggetto, i datori di lavoro interessati continueranno ad utilizzare le modalità operative previste nei messaggi n. 24/2016, n. 3028/2016 (cfr. il paragrafo 2) e n. 2243/2017.

A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli  apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il significato di “imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all’art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90″.

  1. Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa, illustrata al precedente paragrafo 1, i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

  1. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile degli oneri per l’erogazione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, a seguito della nuova disposizione normativa di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, avverrà ai conti già in uso operanti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, utilizzati dalla procedura di ripartizione dei modelli Uniemens.

La rilevazione contabile dei contributi utili al finanziamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria destinate ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, incluso quello professionalizzante, avverrà ai seguenti conti:

–      GAU21015 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di competenza degli anni precedenti;

–      GAU21075 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di competenza dell’anno in corso.

Con riferimento al versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015, prevista dalla nuova disposizione normativa, l’imputazione contabile avverrà ai seguenti conti:

–      GAU21113   contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;

–      GAU21173   contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso.

(Fonte: INPS)

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