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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14826 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Non può essere licenziato il pilota Alitalia che durante la malattia fa il pianista solista in diversi concerti, teatro dell’opera di Roma compreso. Le esibizioni non ritardavano la guarigione” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 8 giugno 2016).

Vediamo insieme i fatti di causa del pilota pianista di cui alla sentenza 14826/2018.

Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso con cui … aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla … spa l’8.7.2011 per aver partecipato, come pianista solista, ad un concerto in data 22.3.2011, mentre era assente dal lavoro per malattia, chiedendo l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 L.n. 300/70.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore, lamentandone l’erroneità in quanto il giudice ritenne, senza l’acquisizione di alcun parere tecnico di un medico specialista, che la malattia, iniziata per una banale sindrome influenzale, si fosse aggravata per lo stress conseguente all’attività concertistica da egli svolta nel periodo di sospensione della prestazione e che per tale ragione era ravvisabile un comportamento colpevole che integrava la giusta causa di licenziamento.

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Resisteva la società … chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Milano, ritenutane la necessità, disponeva c.t.u. medico legale diretta ad accertare se la partecipazione di … come pianista solista al concerto del …. presso il Teatro dell’Opera di Roma avesse determinato l’inidoneità alla prestazione per motivi di salute, rilevata dall’Istituto medico-legale dell’aeronautica militare per la durata di 60 giorni, o comunque avesse contribuito (ed in tal caso in quale misura) a determinarla; se la partecipazione, sempre come pianista, ai concerti del … presso il Teatro dell’Opera di Roma come solista e del … presso l’Auditorium .. con l’orchestra, avesse determinato la prosecuzione del giudizio di idoneità alla prestazione lavorativa per ulteriori 30 giorni in quanto aggravava le condizioni patologiche e non consentì una tempestiva guarigione.

All’esito, la corte meneghina, con sentenza depositata il 2.10.15, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, ordinando alla società la reintegra del … nel suo posto di lavoro e condannandola al risarcimento del danno nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori, dedotto l’aliunde perceptum, parimenti quantificato in sentenza.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

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