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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 13674 del 2018, ha fatto chiarezza sul recupero contributi previdenziali da parte dell’INPS per lavoro svolto all’estero (nello specifico in Turchia) (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 31 maggio 2015).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 13674/2018.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1055/2012, rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza che aveva accolto l’opposizione svolta da .. S.p.A. avverso la cartella esattoriale dell’importo complessivo di euro 425.798,03, avente ad oggetto il recupero dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle posizioni dei dipendenti per attività svolte in … nel periodo compreso tra luglio 2006 e dicembre 2008, con contribuzione versata in riferimento alla cosiddetta contribuzione convenzionale.

La Corte d’Appello, a fondamento della sentenza, richiamata la motivazione di una propria precedente decisione, sosteneva che nella fattispecie dovesse essere applicato il comma 8 bis dell’articolo 51 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 – introdotto nel corpo dalla norma con l’art. 36 della legge 342/2000 – il quale, nel prevedere che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per un periodo superiore a 183 giorni nell’anno, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, si riferiva non solo ai profili fiscali ma anche a quelli contributivi. Ciò in quanto già nel 2000 aveva avuto attuazione la completa equiparazione della definizione di reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, talchè se il legislatore avesse voluto applicare il comma 8 bis ai soli fini fiscali non lo avrebbe inserito nell’articolo 51 del TUIR oppure lo avrebbe diversamente ed espressamente limitato. Ed inoltre perché la stessa disposizione stabiliva espressamente la deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, onde soltanto ad essa si doveva far riferimento per la determinazione del reddito e fini contributivi.

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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS che veniva accolto dalla Corte Suprema.

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